La legge regola il posizionamento di piante nel giardino ed in particolare la loro distanza dal fondo del vicino.
Cosa dice la normativa in proposito? A quale distanza dal confine si può mettere una pianta?
La disciplina tutela il vicino, allo scopo di evitare sia che i rami tolgano luce e vista al proprietario del fondo confinante sia che le radici possano creare qualche danno. Vediamo cosa prevede la legge sulle distanze delle piante dal confine, anche a seconda del tipo di pianta.
Cosa dice la legge sulle distanze tra piante e confine?
In base al Codice civile, chi vuole mettere delle piante nel proprio giardino «deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali». In mancanza di tali disposizioni, è obbligatorio osservare le seguenti distanze dal confine:
- tre metri per gli alberi di alto fusto, come ad esempio noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili;
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, cioè per quelli di altezza non superiore a tre metri che si diffonde in rami;
- mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza, deve essere però di un metro, «qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie».
Tali distanze non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non superi la sommità del muro. Non vengono nemmeno applicate se i due fondi sono separati da un fosso in comproprietà e, infine, se le piante sono rampicanti o collocate in vaso mobile.
Come si calcola la distanza tra la pianta e il confine?
Il vicino che subisce nella sua proprietà il fastidio della pianta collocata nel terreno confinante potrebbe pretendere che le distanze sopra elencate vengano rispettate.
In particolare bisogna sapere che la distanza deve essere misurata dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Quindi se con il passare del tempo, il tronco dell’albero si allarga, e la distanza fino al confine si riduce, non ci sarà nulla da reclamare: fa fede la distanza rispettata al momento della semina.
Si può costringere il vicino a potare o a togliere la pianta?
Quello che può fare il proprietario del fondo invaso dai rami dell’albero del vicino è costringere quest’ultimo a tagliarli in qualunque tempo.
Può anche chiedere di eliminare la pianta che si trova a distanza inferiore dal confine rispetto a quella prevista dalla legge.
In più, se l’albero (o le sue radici) ha provocato un danno al fondo del vicino, questi ha diritto di richiedere anche il risarcimento del danno.
Il vicino ha diritto di chiedere che la pianta venga estirpata in qualsiasi momento, a meno che l’altro vicino non abbia acquisito il diritto a mantenere la pianta a distanza inferiore da quella legale per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Si può tagliare i rami della pianta del vicino a sue spese?
Attenzione: non tagliare la parte della pianta del vicino che sconfina sul proprio terreno. Per poterlo fare, senza passare dalla parte del torto, serve un’autorizzazione del giudice.
Secondo la Cassazione, infatti, il proprietario del fondo invaso dai rami altrui può chiedere al giudice l’autorizzazione per far tagliare a spese del vicino i rami invasivi.
La Suprema Corte osserva che il Codice civile «non riserva affatto la potatura della pianta a favore del suo proprietario, ma si limita a prevedere che se sul proprio fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli». Dopodiché, continua l’ordinanza, il vicino danneggiato può agire in due modi: far condannare il confinante ad eseguire la potatura oppure «agire per essere autorizzato dal giudice a eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un’istanza di tutela per equivalente».