Se si vogliono addobbare o decorare le parti comuni è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore? Come funziona il decoro architettonico?
Per molte persone l’atmosfera natalizia è fonte di gioia, che viene condivisa anche attraverso decorazioni che, in genere, si usano per addobbare casa. Quando si condividono spazi comuni, però, non c’è la stessa libertà e bisogna stare attenti. Allora si può addobbare con decorazioni natalizie una parte comune dell’edificio? Si pensi alla ghirlanda appesa al portone d’ingresso oppure alla classica Stella di Natale negli angoli del pianerottolo. Può essere necessario il consenso dell’assemblea prima di addobbare il condominio con decorazioni natalizie? Vediamo cosa dice la legge.
Decorazioni natalizie in condominio: sono vietate?
A meno che il regolamento non vieti espressamente di addobbare le parti comuni con decorazioni natalizie, è possibile ornare l’edificio con luci, piante e alberi di Natale, purché non siano di intralcio agli altri proprietari.
Ad esempio è possibile mettere l’albero di Natale nell’androne condominiale anche senza chiedere il consenso all’assemblea oppure all’amministratore. L’importante è che l’abete non sia di ostacolo al passaggio ed all’accesso dei proprietari.
Dunque, a meno che il regolamento non lo proibisca, non è possibile vietare al condominio di abbellire il palazzo con un albero di Natale nell’androne; tale diritto, però, deve rispettare quello degli altri di poter continuare a utilizzare il bene comune.
Infatti, se ben posizionato, l’albero di Natale non priverà l’androne della sua funzione di ingresso all’edificio.
Sarebbe invece illegittimo mettere un abete natalizio in modo tale da impedire di aprire il portone o da rendere difficoltoso l’ingresso; lo stesso dicasi se l’albero impedisse ai condòmini di accedere alla pulsantiera del citofono oppure alle cassette postali.
Insomma: si può mettere un albero di Natale nell’androne, anche senza alcun permesso, purché gli altri condòmini non ne abbiano un impedimento.
Addobbi natalizi all’esterno del condominio: sono legali?
Quanto appena detto vale anche per gli addobbi natalizi posti all’esterno del condominio, come ad esempio le luci intermittenti sulla facciata dell’edificio. In questo caso però, si pone come limite il decoro architettonico, cioè l’estetica del palazzo.
È difficile che un addobbo natalizio possa pregiudicare l’aspetto di un immobile intero, anche in ragion del fatto che si tratta di un accessorio temporaneo e rimovibile. Tuttavia, se le decorazioni dovessero essere esagerate (per dimensioni o fattezze), tali da ledere in modo considerevole l’estetica del condominio, allora l’amministratore e l’assemblea potrebbero ordinarne la rimozione. Si pensi soprattutto ad installazioni applicate sulla facciata di un edificio di particolare pregio storico e artistico.
Anche la Corte di Cassazione, in passato, ha affermato che l’alterazione del decoro architettonico «può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile».
Condominio: chi paga gli addobbi natalizi?
Se il condomino sceglie autonomamente di addobbare il condominio con decorazioni natalizie, non potrà pretendere che anche gli altri contribuiscano alle spese.
Se invece le decorazioni di Natale sono condivise dall’assemblea, le spese saranno a carico dei condòmini, ciascuno in proporzione dei millesimi di cui è titolare.