Per il condomino è possibile opporsi all’installazione dell’ascensore nel caso questa comprometta la stabilità o la sicurezza del fabbricato, ne alteri il decoro architettonico o renda alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Tuttavia se nell’edificio risiedono persone anziane, che hanno più di 65 anni e disabili, l’installazione dell’ascensore, secondo il principio del bilanciamento degli interessi, con priorità all’eliminazione delle barriere architettoniche, esaminato dal Tribunale di Vicenza (sentenza n. 1370 del 1 luglio 2021), prevale sul pregiudizio al godimento di una parte comune da parte di un solo condomino
Ascensore come innovazione: cosa si intende
Dal punto di vista giuridico, l’ascensore prende il nome di innovazione (disciplinata dall’articolo 1120 del Codice Civile). Con questo termine viene indicata qualsiasi nuova opera che comporti l’introduzione di una modifica notevole alla cosa comune, che ne alteri in modo sostanziale l’entità o ne stravolga la destinazione originaria;
Nei casi di innovazione quello che vale è l’interesse della maggioranza dei condomini. L’assemblea condominiale può infatti disporre di tutte le opere che possano migliorare, rendere più comode o performanti le cose comuni.
In questi casi, la delibera condominiale dovrà essere approvata:
- dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea;
- da almeno la metà del valore dell’intero edificio.
Le innovazioni vietate
Ai sensi dell’art. 1120, ultimo comma, costituiscono innovazioni vietate, quelle che recano pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, pregiudicano il decoro architettonico o rendono inservibile all’uso e al godimento una parte comune anche ad un solo condomino.
La delibera assembleare con la quale i condomini decidano di installare un ascensore, nonostante i divieti appena citati, è annullabile su iniziativa anche di un solo condomino, il quale è chiamato a dimostrare i pregiudizi derivanti dall’installazione.
Quando attivare l’ascensore è obbligatorio
Una persona anziana, che ha più di 65 anni, oppure un invalido o un portatore di handicap, che abitano nel condominio hanno il diritto di poter chiedere all’assemblea condominiale di deliberare a favore dell’installazione dell’ascensore, che rientrerà nelle innovazioni obbligatorie in quanto servirà al superamento delle barriere architettoniche.
Nella malaugurata ipotesi in cui il condominio non dovesse acconsentire alla richiesta da parte dell’anziano o del disabile, quest’ultimo avrà facoltà di poter installare l’ascensore nel condominio a sue spese.
In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la delibera da parte dell’assemblea condominiale deve avvenire con una maggioranza di 1/3 dei condomini, Nell’ipotesi in cui non fosse possibile raggiungere la maggioranza per procedere con l’installazione di un ascensore in condominio, si potrà optare allora:
- con la scelta di un servoscala per anziani;
- con l’introduzione di un montascale per disabili, al fine di rendere più a norma e maggiormente accessibile l’edificio.
Ripartizione delle spese di installazione
Le spese per l’installazione dell’ascensore saranno divise tra i vari condomini in base ai millesimi della loro proprietà. I dissenzienti vengono inclusi nel pagamento delle spese, ma possono comunque chiedere di essere esonerati:
- nel caso in cui la spesa dovesse essere molto esosa;
- qualora non dovessero trarre alcun beneficio o utilità dalla sua installazione nell’immobile.
Quando prevale la tutela dei disabili per l’installazione dell’ascensore condominiale
La questione dell’installazione di ascensore è strettamente correlata alla problematica del superamento e dell’abbattimento delle c.d. barriere architettoniche, In tale prospettiva . una ridotta “fruibilità” di porzioni comuni dell’edificio , recede di fronte alla necessità di tutelare la salute delle persone anziane e disabili.
Al contrario, prevale l’interesse dei condomini oppostisi all’installazione dell’ascensore, qualora l’innovazione comporti che alcune porzioni comuni dell’immobile diventino inservibili, ovvero che la modifica pregiudichi od esponga a rischio la stabilità e la sicurezza del fabbricato.
Di conseguenza, una volta accertata la regolarità formale della delibera assembleare, occorre verificare, innanzitutto, se l’installazione dell’ascensore pregiudica la stabilità e la sicurezza dell’edificio.
Poi, sulla base delle deduzioni del condomino opponente, è necessario accertare se il sacrificio affermato da quest’ultimo, si indentifica nel semplice disagio, ovvero nel minor godimento che l’innovazione comporta, rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la sua fruizione della cosa comune, implicando il concetto di inservibilità la concreta inutilizzabilità della “res communis” secondo la sua naturale fruibilità (Cass. sent. n. 21342/2018).
Successivamente, il giudice è chiamato a verificare se prevale l’interesse del singolo condomino al maggior uso e godimento della cosa comune, o la tutela della salute delle persone anziane e disabili, per le quali l’installazione dell’ascensore rappresenti eliminazione di barriera architettonica.
Come opporsi
E’ possibile opporsi, impugnando la delibera condominiale entro 30 giorni dalla sua approvazione.
Tale opposizione deve essere legata a condizioni quali:
- il mantenimento della stabilità e della sicurezza dell’edificio:
- il rispetto del valore estetico (pregio architettonico, storico e artistico) del proprio condominio,specialmente nel caso di ascensori esterni.