Cosa fare se ogni giorno un condomino occupa con la sua auto lo spazio antistante l’androne condominiale, riservato dal regolamento, al solo carico e scarico temporaneo? Se c’è un’auto davanti al portone condominiale che impedisce agli altri lo scarico dell’auto (si pensi al caso di pacchi pesanti da portare in ascensore) le prime soluzioni che verranno in mente per risolvere il problema saranno comunicare il fatto all’amministratore di condominio affinché faccia cessare l’abuso, oppure parlarne con il diretto interessato.
Ma se tali tentativi non dovessero andare a buon fine, non resterà che il ricorso al giudice. Vediamo cosa dice la legge e contro chi agire nel caso di un’auto davanti al portone condominiale.
Il regolamento e la divisione dei parcheggi
La prima cosa da fare è verificare se sul regolamento di condominio viene disciplinato l’uso dei posti auto. Infatti è un diritto e un dovere di ogni condominio regolamentare l’occupazione dei posti auto. Questo perché, come sancito dal Codice Civile, tutti i proprietari degli appartamenti hanno il diritto di godere equamente della “cosa comune”, come appunto il cortile.
Ecco perché non si può occupare sempre lo stesso posto in modo stabile né tantomeno è possibile una maggiore occupazione dei posti auto in base al numero dei millesimi del condomino che, indipendentemente dal valore della sua proprietà, può avvalersi delle aree comuni per le proprie necessità.
Gli stessi limiti valgono anche nel caso in cui il regolamento di condominio non disciplini l’assegnazione dei posti auto. L’unica differenza sarà che ciascun condomino potrà occupare qualsiasi spazio, senza dar però fastidio ai vicini di casa. Tuttavia è anche possibile rivolgersi al giudice affinché imponga al condominio di adottare criteri rotatori e turnari per far sì che tutti possano fare parimenti uso del cortile e degli spazi auto.
Cosa fare se uno dei condomini occupa lo spazio davanti casa?
Se un condomino lascia abitualmente l’auto davanti al portone di casa, impedendo agli altri di scaricare l’auto con le valigie o le buste della spesa, ci si può rivolgere ad un avvocato per avviare una causa. Ma contro chi devi agire? Contro il condominio che non fa rispettare il proprio regolamento o contro il diretto responsabile? Secondo il tribunale di Napoli, la risposta più corretta è quest’ultima.
Da una parte è dovere dell’amministratore del condominio curare il rispetto del regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 1130, primo comma n. 1, Codice civile ed è legittimato ad agire in giudizio per contro il condòmino, affinché cessino gli abusi.
Dall’altra parte, però, l’amministratore ai sensi dell’articolo 1131, secondo comma, Codice civile, non può stare in giudizio per pretese del singolo con lo scopo di ottenere una condanna risarcitoria del condominio stesso. Le violazioni del regolamento condominiale, infatti, riguardano solo il singolo trasgressore. Questa norma facilita i terzi nella chiamata in giudizio di un condominio, consentendo loro di notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condòmini, i quali restano però parti sostanziali e perciò reali destinatari degli effetti della sentenza.
Questo significa che, quando qualcuno parcheggia davanti alla porta d’ingresso condominiale, commettendo un abuso, bisogna agire in tribunale solo nei confronti di quest’ultimo e non anche dell’intero condominio in quanto gli altri condomini non sono responsabili per le violazioni di uno solo di loro.
Dall’omesso adempimento dell’obbligo dell’amministratore di curare l’osservanza del regolamento di condominio non consegue alcuna automatica responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell’intero condominio.
L’amministratore, piuttosto, è responsabile nei confronti dei condòmini per i danni causati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari.