La legge riconosce alcune detrazioni sull’affitto per giovani inquilini. Si tratta dell’articolo 16, comma 1-ter, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), per come di recente modificato dalla legge di bilancio 2022.

La legge di Bilancio 2022 ha reso ancora più conveniente il bonus affitti per i giovani, ampliando il gruppo dei beneficiari ed estendendo la durata dell’incentivo. Il bonus consiste in una detrazione Irpef per i canoni di locazione pagati dai giovani che abitano in case diverse da quelle dei genitori.

La condizione stabilita dalla legge per accedere al bonus riguarda un requisito d’età. Infatti hanno diritto alle detrazioni sul canone di locazione soltanto i giovani tra 20 e 31 anni non ancora compiuti, uno in più rispetto alla versione precedente del bonus, che riservava la detrazione agli under 30.

Oltre ai limiti di età, però, per fruire però delle detrazioni sull’affitto per giovani inquilini è necessario rispettare una serie di condizioni che andremo a sintetizzare.

Chi ha diritto alle detrazioni sull’affitto per i giovani?

Come anticipato, i beneficiari della detrazione in questione sono contribuenti «di età compresa fra 20 e 31 anni non compiuti».

Inoltre, l’immobile deve essere destinato a propria residenza. Quindi, chi usa l’appartamento solo come dimora temporanea non può usufruire della detrazione.

L’alloggio in locazione non deve essere l’abitazione principale dei genitori o dei tutori. Questo significa che potrebbe anche trattarsi della “seconda casa” del padre e/o della madre.

Da tenere in considerazione anche il limite massimo del reddito per accedere al bonus affitti: la soglia resta fissata a 15.493,71 euro.

Il requisito dell’età

Il requisito dell’età – che, come visto, riguarda i giovani tra 20 e 31 anni – deve sussistere alla data di stipula del contratto e deve permanere in ciascuno degli anni del triennio in cui si intende usufruire della detrazione.

È sufficiente che l’età prevista ricorra anche solo per una parte del periodo d’imposta interessato. Pertanto, se un giovane stipula un contratto all’età di 29 anni (compiuti il 20 aprile), la detrazione spetta per i primi 2 anni, ma non per il 3°.

Se un giovane stipula un contratto all’età di 28 anni (compiuti il 20 aprile), la detrazione spetta per i primi 3 anni, ma non per il 4°.

Si può usufruire della detrazione per una stanza?

Non è necessario che venga locato un intero appartamento ma è possibile ottenere lo sconto anche sull’affitto di una parte della casa. Si tratta di una situazione molto diffusa, soprattutto tra gli studenti universitari.

A quanto ammonta la detrazione sull’affitto per i giovani?

Per quel che concerne l’ammontare del bonus, la legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’importante novità. Finora, il beneficio era quantificato nella misura fissa di 991,60 euro. Con la nuova norma, questo importo passa ad essere la soglia minima della detrazione. L’inquilino otterrà uno sconto Irpef del 20% sul canone annuo. Esso comunque non può mai scendere al di sotto di 991,60 euro (soglia che costituisce l’importo minimo della detrazione stessa) e non può invece superare 2.000 euro per ogni periodo d’imposta.

Quanto dura la detrazione?

La durata della detrazione viene ampliata dai primi tre ai primi quattro anni di locazione.

Le detrazioni per studenti universitari

È prevista una detrazione del 19% sui canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata:

  • in un Comune distante almeno 100 Km dal Comune di residenza purché sia in una provincia diversa. La distanza si determina con riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ferroviaria o stradale;
  • in uno Stato UE o in Norvegia e Islanda.

La locazione deve riguardare un immobile situato nello stesso Comune in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi.

La detrazione è ammessa su un importo complessivo non superiore a 2.633 euro e non può comunque superare 500 euro.

I predetti canoni di locazione rilevano anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone considerate fiscalmente a carico.

Il limite massimo detraibile resta comunque lo stesso anche nel caso di più contratti stipulati da un genitore per più di un figlio. Tuttavia, nel caso di genitori con a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione (non necessariamente in due città diverse), la detrazione può essere fruita da ciascun genitore per intero (massimo 2.633 euro ciascuno).

Se il figlio a carico di entrambi i genitori è uno, il limite di 2.633 euro va ripartito fra i medesimi.

La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La detrazione non spetta per i contratti di sublocazione.

Le altre detrazioni sull’affitto 

Al di là di quanto appena visto per i giovani tra 20 e 31 anni e degli studenti universitari, il citato articolo 16 del Tuir prevede ulteriori detrazioni per i canoni di locazione.

Le detrazioni spettano generalmente nel caso in cui il contratto sia stato stipulato ai sensi della Legge 431/98 (cosiddetta legge sulle locazioni ad uso abitativo); tale condizione non è richiesta per le locazioni dei lavoratori dipendenti trasferiti e quelle di immobili siti all’estero.

Le diverse detrazioni, se riferite ad un medesimo periodo dell’anno, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

In caso di contratto di locazione stipulato da più inquilini, ciascuno può fruire della detrazione per quota, nella percentuale a lui spettante, facendo riferimento al proprio reddito compl