Una sentenza del Tribunale di Bari n.1000 del 24 febbraio 2016 ha stabilito che la delibera dell’assemblea condominiale con la quale sia stato deciso il cambio del colore della facciata dell’edifici può ritenersi lecita.
Tale sentenza andava a risolvere la disputa tra un condomino che si voleva opporre ad una delibera del proprio condominio che appunto prevedeva in occasione dei lavori di rifacimento della facciata il cambio del colore.
La sentenza esattamente riporta quando segue “nel caso di specie, deve ritenersi pacifico che nell’ambito dei lavori di ristrutturazione condominiale, veniva deliberata la tinteggiatura della facciata con il color bianco panna rispetto al preesistente color bianco semplice e che veniva praticata la pittura liscia rispetto a quella originaria graffiata.
È evidente dunque che tali interventi non alterano l’entità sostanziale della facciata condominiale, non turbano il preesistente decoro architettonico attesa la sostanziale identica colorazione ma, anzi, ne rendono più comodo e duraturo il godimento preservandone la colorazione, come noto, esposta alle intemperie e agli agenti atmosferici.
L’utilità tanto del color bianco panna quanto della pittura liscia – che facilita il fluire dell’acqua piovana rispetto al graffiato – è dunque innegabile” (Tribunale di Bari 24 febbraio 2016, sentenza n. 1000).
Elementi utili da tenere in considerazione a livello generale alla luce di questa pronuncia:
- il cambio di colore della facciata non rappresenta un’innovazione;
- il cambio di colore della facciata non è automaticamente considerabile alterazione del decoro architettonico dell’edificio.
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