I lavori per i quali si intende beneficiare del Superbonus vanno svolti con accortezza, attenendosi alle direttive dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA, preposta alla verifica della documentazione tecnica e dei lavori.

Anche i professionisti che asseverano la correttezza della procedura e il rispetto dei requisiti tecnici, devono farlo avendo ben presenti le loro responsabilità civili, penali e deontologiche. Il comma 13-bis.1 nell’art. 119 del D.L. 34/2020 (in vigore dal 29.3.2022) recita infatti: “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”.

Quindi, il professionista non può mentire riguardo alle caratteristiche dei materiali utilizzati. Se dichiarasse il falso, si ricadrebbe nel caso delle “informazioni false” o delle omissioni sui “requisiti tecnici” di cui al comma precedente, e rischierebbe il carcere.

Conseguenze per il committente

Se durante i controlli dovesse risultare che sono stati utilizzati dei materiali con performance diverse da quelle dichiarate, decadrebbero i benefici fiscali.

Infatti, con riferimento all’art. 119 del decreto rilancio, “la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.”

Se ad esempio venisse allegata alla CILAS una relazione ex legge 10/91 nella quale si indica l’esecuzione di un cappotto con un materiale di un determinato spessore ma il dato risultasse “errato”, si ricadrebbe nel punto b di cui sopra, con conseguente decadenza del bonus e sanzioni.

In particolare, per fare un esempio, si potrebbe innescare la seguente procedura di controllo:

– 1. La pratica viene sottoposta a controllo (da parte di AdE o di ENEA)

– 2. I tecnici di ENEA possono verificare non solo le certificazioni, ma anche le effettive prestazioni in opera dei materiali

– 3. Le prestazioni non risultano soddisfacenti ed il proprietario deve restituire  l’importo ricevuto tramite le detrazioni fiscali, con interessi e sanzioni. Di conseguenza:

3.1. Il proprietario potrebbe decidere di rivalersi sull’impresa esecutrice che ha fornito i materiali contestati e sui professionisti che li hanno accettati in cantiere

3.3. Professionisti e impresa, a loro volta, citeranno in giudizio la ditta fornitrice/produttrice dei materiali fasulli.

Questo potrebbe essere uno degli scenari che vedrebbero comunque sempre al centro del contenzioso il proprietario dell’immobile.

Cosa emerge dallo studio dell’Università di Genova

Il dipartimento di Ingegneria Meccanica della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, è stato incaricato dalla Fondazione Ordine Ingegneri della Liguria, di svolgere una ricerca dal titolo “Efficacia delle miscele nanotecnologiche con microsfere ceramiche a granulometria variabile commercializzate per l’isolamento termico a basso spessore (da 2 a 10 mm) degli edifici ai fini della riduzione dei consumi energetici”.

Al report di questo studio è allegata una nota della Fondazione Ordine Ingegneri della Liguria, che mette in guardia il professionista sulla necessità di compiere delle verifiche sperimentali prima dell’utilizzo di materiali innovativi.

Queste verifiche (costo ~ 2000 – 4000 €) sarebbero in grado di tutelare i professionisti dalle responsabilità civili, penali e deontologiche legate alla progettazione, direzione ed asseverazione gli interventi del super ecobonus 110%.

Il report conclude che “l’esito del test ha evidenziato che nessun effetto di significativo aumento delle prestazioni termiche in isolamento e della riduzione dei disperdimenti energetici dell’involucro può essere attribuito alla malta rasante utilizzata, che si precisa essere stata acquisita sul mercato in modo casuale, tra i prodotti aventi caratteristiche simili a quelle indicate nel prezzario DEI, così da non identificare un determinato marchio di fabbrica ed evitare speculazioni o generalizzazioni.

Ciò non esclude che possano esservi sul mercato prodotti con prestazioni maggiori, ma, a valle di questa sperimentazione, è acclarato che possono esistere casi in cui il risparmio energetico previsto a progetto, basato sui valori di conducibilità delle miscele nanotecnologiche dichiarati dal produttore, non trovi poi conferma reale nell’opera finita”.