In alcuni casi, il fatto di essere sposati con regime di comunione, non determina una comproprietà dei beni acquistati dopo il matrimonio.
Con il matrimonio i coniugi entrano automaticamente in regime di comunione dei beni a meno che non dichiarino espressamente di voler ricorrere al regime di separazione. In tal caso, se il marito o la moglie acquista un bene, ne diventa titolare esclusivo. Tuttavia anche una coppia in separazione dei beni può decidere di cointestare il bene e, in questa ipotesi, la comproprietà non viene meno con lo scioglimento del matrimonio (ad esempio, in caso di divorzio).
Cosa succede, invece, se i coniugi optano per il regime della comunione e comprano un immobile, intestandolo a uno solo di essi? A chi spetta la casa acquistata dopo il matrimonio in comunione dei beni?
Una risposta arriva da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che in caso di comunione legale tra coniugi, non fa differenza se dopo il matrimonio, un bene viene acquistato dai coniugi insieme o separatamente. Esso diventa, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività di uno dei coniugi.
Gli unici acquisti esclusi dalla comunione sono quelli che riguardano i beni personali. Per tali si intendono ad esempio quelli acquisiti successivamente alle nozze per effetto di donazione o di successione, i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori oppure quelli che servono all’esercizio della professione del coniuge.
Altresì rientrano nella comunione i frutti dei beni di proprietà di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al termine della comunione, i proventi dell’attività personale dei singoli coniugi se, alla data dello scioglimento della comunione, non sono stati consumati e le aziende amministrate da entrambi e formate dopo il matrimonio.
Casa acquistata dopo il matrimonio: rientra in comunione?
La casa acquistata dopo il matrimonio entra in comunione legale se ricorrono due condizioni specifiche:
- i coniugi devono avere scelto il regime della comunione dei beni;
- la casa deve essere stata acquistata dopo il matrimonio, indipendentemente da quale coniuge l’abbia pagata.
Quindi, se una coppia è sposata in comunione dei beni, i coniugi sono automaticamente contitolari al 50% degli acquisti fatti tra il giorno del matrimonio e quello dell’eventuale separazione, anche se l’acquisto è stato fatto da uno solo dei coniugi.
Pertanto, se un solo coniuge partecipa all’atto di acquisto e firma il rogito di compravendita della casa, l’immobile acquistato rientra nella comunione e appartiene pro-quota anche all’altro coniuge. Se avviene una separazione, il bene dovrà essere diviso in parti uguali.
Quando la casa acquistata non rientra nella comunione?
La casa acquistata da uno dei coniugi non rientra nella comunione se:
- l’immobile è stato acquistato con il denaro di un singolo coniuge, che gli deriva dalla vendita di beni ricevuti in donazione o in eredità, che non rientrano nella comunione o, di beni personali, dei quali era proprietario prima del matrimonio;
- il rogito di acquisto dell’immobile contiene la cosiddetta riserva di proprietà a favore del singolo coniuge. In pratica, l’altro coniuge deve presentarsi dal notaio e dichiarare esplicitamente di rinunciare alla sua parte di proprietà del bene. Tale dichiarazione va riportata nell’atto di acquisto e firmata dall’interessato.
A proposito della dichiarazione, la Cassazione ha chiarito che quando viene firmata dal coniuge che non acquista, si pone come «condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione».
Altra ipotesi è quella in cui la casa viene acquistata da un coniuge in comunione dei beni con il denaro donato dai propri genitori. Se la donazione ha per oggetto direttamente l’immobile non ci sono problemi in quanto i beni donati non cadono in comunione, come abbiamo appena visto. Invece, se la donazione ha ad oggetto il denaro finalizzato all’acquisto, siamo in presenza di una “donazione indiretta”. In tal caso, finché il denaro rimane nel conto corrente del donatario, resta di proprietà esclusiva di questo, in forza della regola appena richiamata. Quando però il donatario in comunione dei beni decide di acquistare un immobile con quei soldi, perché non cada in comunione, è necessario che nel rogito notarile di acquisto venga fatta espressa riserva di proprietà esclusiva, con la specifica che si tratta di acquisto effettuato con un bene personale.