Come si dividono le spese di manutenzione dell’antenna radiotelevisiva?
Per legge i condòmini sono tenuti alla condivisione di opere destinate all’uso comune, come gli impianti di riscaldamento (o condizionamento) e l’antenna centralizzata televisiva.
Per questo motivo tutti i proprietari devono essere coinvolti in fase di riparazione o di sostituzione e sono tenuti a contribuire in proporzione ai millesimi di cui ciascuno è titolare. Questa regola, tuttavia, non vale sempre. Approfondiamo la questione.
L’antenna centralizzata è parte comune?
L’articolo 1117, numero 3 del Codice Civile stabilisce che sono parti comuni del condominio i servizi centralizzati, le opere e gli impianti comuni che servono all’uso normale delle singole unità immobiliari. In base a questa disposizione, un’antenna televisiva centralizzata si può considerare una parte comune del condominio se è destinata a servire l’intero edificio o un gruppo di unità immobiliari.
Chi paga la sostituzione dell’antenna centralizzata?
Chiarito che si tratta di parte comune, il criterio di divisione delle spese è definito dal primo comma dell’articolo 1123 c.c.: i costi necessari per la conservazione e per il godimento dell’antenna centralizzata sono sostenuti dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Può accadere infatti che il regolamento condominiale stabilisca la proprietà e la gestione dell’antenna televisiva centralizzata. Solo in questo caso l’antenna condominiale non andrà considerata come comune.
Chi non usa o non ha la televisione deve pagare l’antenna?
Quando l’antenna è centralizzata non importa se ci sono proprietari che non usano o non hanno la televisione: le spese vengono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, in ragione dell’utilizzo potenziale del servizio e non di quello effettivo.
Ciò che conta, infatti, è che il servizio sia messo a sua disposizione affinché ognuno ne possa far uso qualora ne avesse bisogno.
Anche chi non ha il televisore, infatti, potrebbe sempre comprarne uno e collegarlo all’impianto centralizzato.
Quindi, in linea generale, se l’impianto c’è e raggiunge l’appartamento, il condomino deve pagare la propria quota di spese anche se non ha il televisore.
Tuttavia, è importante verificare il regolamento condominiale specifico. In alcuni casi, potrebbe essere previsto che solo i condomini che effettivamente usufruiscono del servizio televisivo condiviso contribuiscano alle spese relative all’antenna.
Chi non paga l’antenna centralizzata?
Se un’unità immobiliare non è servita dall’impianto, il titolare non è tenuto a contribuire al pagamento delle spese per l’antenna centralizzata.
È il caso, ad esempio, del condomino che è proprietario solamente di una cantina, di un garage o di un box auto.
In questi casi si applica il terzo comma dell’art. 1123 c.c., secondo il quale «Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità».
Lo stesso vale per il condomino abbia rinunciato all’impianto distaccandosene completamente, rimuovendo ogni opera di collegamento.
Tuttavia la legge vuole che anche nel caso di distacco dall’antenna centralizzata, siano comunque dovute le spese di conservazione, cioè quelle che servono a garantire il mantenimento dell’impianto (Cass., sent. n. 5974 del 25 marzo 2004).
Chi rinuncia all’antenna centralizzata, infatti, rimane pur sempre comproprietario della stessa, non essendo possibile rinunciare alla contitolarità.
Nel momento in cui ci si stacca, quindi, non si dovranno più pagare le spese d’uso, mentre si rimarrà vincolati alle manutenzioni.
Vogliamo ricordare che il distacco dall’impianto centralizzato è possibile solo se non arreca danno agli altri condòmini.
Se ad esempio i lavori dovessero causare un peggioramento nella ricezione del segnale da parte degli altri condòmini, non sarebbe possibile distaccarsi.
Chi ha l’antenna privata paga l’impianto centralizzato?
Il condomino che non vuole l’impianto centralizzato ha il diritto di installare, a proprie spese, un’antenna privata.
Questa può essere installata sul tetto o sul lastrico dell’edificio, purché non arrechi danno alle parti comuni e non impedisca agli altri proprietari di fare altrettanto.
Non basta però avere un’antenna privata per essere esonerati dalle spese di conservazione, manutenzione e sostituzione dell’antenna centralizzata. Per non dover contribuire alle spese comuni è indispensabile rimuovere in modo permanente ogni possibile collegamento con l’impianto comune, in modo da non potersi collegare all’antenna centralizzata se non effettuando nuovi lavori di ripristino.