Per la Costituzione Il domicilio è inviolabile. Tuttavia esistono casi, stabiliti dalla legge in cui il proprietario non può opporsi all’ingresso di estranei nella sua proprietà. Ciò in genere accade quando la polizia deve eseguire ispezioni o perquisizioni domiciliari. Ma non solo. Vediamo allora chi può violare il domicilio.

Che cos’è il domicilio?

Cos’è il domicilio? La legge non dà una definizione univoca:

  • secondo il Codice civile, il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e in cui si svolge la sua vita professionale. Non deve quindi necessariamente coincidere con l’abitazione;
  • secondo il Codice penale, invece, il domicilio è ogni luogo privato dove si svolge la vita, lavorativa e non, di una persona. Può quindi essere domicilio anche lo studio professionale oppure una camera d’albergo.
  • Per quel che qui ci interessa, dobbiamo considerare la nozione penalistica di domicilio, quella coincidente con ogni luogo di privata dimora, come ad esempio l’abitazione e le sue pertinenze (garage, box, cortile, ecc.).

Violazione di domicilio: cosa succede?

La violazione di domicilio è un reato punito con la reclusione da uno a quattro anni. É un reato introdursi in un luogo di privata dimora senza il consenso del proprietario.

Come detto nel precedente paragrafo, nel domicilio rientrano anche le sue appartenenze, come ad esempio il giardino, il garage, o ogni altro luogo in cui sia possibile, anche solo occasionalmente, che si svolga la vita privata di una persona.

Il reato si configura anche quando il domicilio è occupato saltuariamente: si pensi ad una casa abitata solamente in determinate stagioni dell’anno.

Diversamente, quando una casa è totalmente disabitata, non si potrà parlare di violazione di domicilio.

Domicilio: quando si può violare?

Il domicilio può essere violato nei casi stabiliti dalla legge ovvero: perquisizioni ed esecuzione degli ordini di cattura.

Polizia: quando può violare il domicilio?

La polizia può violare il domicilio altrui essenzialmente in tre casi, e cioè quando deve eseguire:

    • un’ispezione;
    • una perquisizione;
    • la cattura di una persona.

La polizia procede a ispezioni e perquisizioni dopo aver ottenuto il decreto di autorizzazione del giudice o, nei casi di estrema urgenza, può procedere anche senza autorizzazione, chiedendo successivamente la convalida delle operazioni.

Ad esempio, un caso urgente può essere quello di flagranza di reato oppure se c’è il fondato sospetto che in casa ci sia un evaso.

Ispezioni e perquisizioni domiciliari possono essere effettuate solamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria, come ad esempio commissari, marescialli, capitani, comandanti, ecc.

Le forze dell’ordine possono violare il domicilio anche quando devono eseguire un’ordinanza di custodia cautelare oppure un ordine di carcerazione.

Quando si può entrare nella proprietà privata altrui?

Pur non essendo una violazione di domicilio vera e propria, la legge civile consente eccezionalmente di entrare nella proprietà privata altrui.

Normalmente entrare nel terreno altrui, magari scavalcando la recinzione, costituisce il reato di ingresso abusivo, punito con una multa.

Il delitto scatta solamente se il fondo è visibilmente delimitato, ad esempio da un muro o da una staccionata, e se l’ingresso avviene senza necessità, cioè senza alcun motivo valido.

Per la legge si può entrare nel fondo altrui per recuperare un bene oppure un animale, ma chiedendo il permesso al proprietario.

Secondo il Codice civile, in queste situazioni il proprietario del fondo deve permettere l’accesso.

In pratica, il titolare di un terreno, di un fondo, di un giardino o di un cortile è tenuto a far entrare nella sua proprietà la persona che intende recuperare l’oggetto che ha perso o l’animale che gli è sfuggito. Si pensi ad esempio ad un pallone che è entrato nel giardino del vicino.

Il proprietario può evitare questa “invasione” consegnando la cosa o l’animale di sua spontanea volontà.

Il diritto di entrare nel fondo altrui per recuperare i propri animali o i propri oggetti non fa venir meno l’obbligo di risarcire i danni eventualmente prodotti da questi ultimi.

Se il proprietario del terreno si oppone all’accesso, allora è possibile fare ricorso d’urgenza al tribunale per ottenere direttamente dal giudice il permesso di entrare nella proprietà privata altrui.