Esistono alcuni casi specifici in cui un condomino può essere esentato dal pagamento delle spese relative all’impianto di riscaldamento centralizzato. Ma quali sono questi casi? Quali sono le leggi applicabili? La giurisprudenza ha individuato una ipotesi che consente al condomino distaccatosi e dotatosi di un impianto autonomo l’esonero dal pagamento relativo all’impianto comune.
In questo articolo vedremo come non pagare più il riscaldamento condominiale centralizzato secondo le regole dettate dalla giurisprudenza. Ma procediamo con ordine.
Chi non ha un proprio impianto ed è collegato a quello centralizzato del condominio, deve contribuire alla bolletta del gas secondo i propri millesimi o, nel caso in cui siano installati i contatori individuali, secondo i consumi registrati. Ma chi ha problemi a pagare o magari teme che i conteggi fatti dall’amministratore siano errati può staccarsi dal riscaldamento del condominio? È costretto ad acquistare un impianto autonomo?
Quali sono le normative da rispettare per staccarsi dal sistema di riscaldamento centralizzato del condominio?
L’articolo 1118 del codice civile stabilisce il diritto di ciascun condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato solo se da ciò non derivano malfunzionamenti o aumenti di spesa per gli altri condomini. Per questo motivo, chi vuole distaccarsi, deve dotarsi di una perizia che attesti la bontà dei lavori e l’assenza di pregiudizio per i vicini. Dovrà comunque contribuire alle spese di conservazione e manutenzione straordinaria dell’impianto comune (che continua ad essere di sua proprietà, in quota parte secondo millesimi). Questo perché egli potrebbe, in qualsiasi momento, decidere di riallacciarsi alla rete condominiale.
Inoltre il condomino distaccato dovrà pagare per i cosiddetti “consumi involontari”, ovvero per il riscaldamento di cui, indirettamente, egli usufruisce per via della dispersione del calore proveniente dalle tubature condominiali. La quota dei consumi involontari deve essere determinata secondo tecniche Uni 10200 (leggi Come si calcola il consumo involontario).
In ogni caso, prima dell’avvio dei lavori, è d’obbligo comunicarlo all’amministratore, che a sua volta dovrà riferirlo all’assemblea.
È lecito staccarsi dal riscaldamento centralizzato del condominio?
Con una recente ordinanza (n. 26185/2023) la Cassazione ha detto che un condomino può staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato solo se non determina un aumento delle spese per gli altri condòmini e non arreca loro un danno. Il che succede, ad esempio, quando, non dotandosi di un proprio impianto di riscaldamento, finisce per beneficiare del calore prodotto dagli appartamenti vicini, a spese di questi ultimi.
Tale facoltà è espressamente recepita dall’ordinamento, posto che l’articolo 1, lettera I), del Dpr 26 agosto 1993 n. 412 prevede la possibilità per il condomino di installare un impianto termico.
Come possiamo intuire quindi, secondo la Suprema Corte, è possibile staccarsi dall’impianto centralizzato ma solo dopo aver installato un proprio impianto di riscaldamento autonomo. Inoltre, le decisioni di distacco devono essere trasparenti e documentate nelle delibere condominiali.
Esiste un caso di esonero completo?
C’è un’ipotesi particolare per la quale la giurisprudenza consente al condomino l’esonero completo dalle spese di manutenzione dell’impianto di riscaldamento. Questa situazione si verifica nel caso di totale impossibilità di allaccio alla rete comune, conseguente alla sostituzione della caldaia quando viene eseguita in modo tale da non poter più fruire del nuovo impianto. In questo caso, l’esenzione è completa e riguarda le spese relative alla manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto, in deroga a quanto dispone l’articolo 1118, comma 4, del Codice civile. Restano comunque dovute le spese per i consumi involontari dei quali si continua a usufruire.
Esempi Pratici
Cambio della caldaia: se il condominio decide di sostituire la vecchia caldaia con una nuova che, per ragioni tecniche, non può essere utilizzata da alcuni appartamenti, questi ultimi possono essere esentati dal pagamento delle spese relative al sistema di riscaldamento.
Distacco dalla rete comune: se il condomino, nel dotarsi di un impianto autonomo, taglia ogni collegamento dalle tubature comuni in modo da non potersi più riallacciare all’impianto centralizzato, non è più tenuto a pagare le spese per l’impianto condominiale.