Esistono leggi che regolano l’installazione del condizionatore sul balcone del condominio. Per installare un condizionatore sul balcone di casa non è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea di condominio, trattandosi di un utilizzo della proprietà privata (l’appartamento). Tuttavia il titolare dell’appartamento deve rispettare cinque limiti:
- l’obbligo di informare preventivamente l’amministratore;
- il divieto di non ledere il decoro architettonico dell’edificio (ossia l’estetica della facciata);
- il divieto di installare impianti che, con il loro rumore, possano dare fastidio ai vicini;
- in caso di montaggio non sul balcone ma sulla facciata dell’edificio, l’obbligo di rispettare le distanze minime rispetto agli altri balconi o finestre;
- l’obbligo di rispettare la normativa urbanistica e, quindi, le autorizzazioni del Comune.
Vediamo quando e a quali condizioni è possibile installare un condizionatore d’aria sul balcone di casa.
Installazione condizionatore in condominio: cosa prevede la legge?
Come abbiamo visto, per gli impianti di condizionamento non serve nessuna autorizzazione edilizia, mentre possono esserci delle limitazioni da un punto di vista ambientale, in particolare nei centri storici e nelle aree con vincolo paesaggistico. Infatti, come si evince dall’articolo 2 del D.P.R. 31/2017, allegato A, non è necessaria l’autorizzazione ambientale per climatizzatori dotati di unità esterna, purché non vengano intaccate le facciate principali. Si può quindi intervenire su prospetti secondari, in spazi pertinenziali interni, in posizioni non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici.
Inoltre si possono realizzare liberamente nuove coperture fotovoltaiche, anche modificando la forma dei tetti e quindi le sagome e le altezze dei fabbricati.
L’installazione del condizionatore va comunicata all’amministratore
Il primo obbligo da rispettare da parte di chi decide di montare sul proprio balcone un impianto di condizionamento è quello di avvisare in anticipo l’amministratore di condominio. Infatti come richiesto dal Codice civile, chi effettua lavori all’interno del proprio appartamento, deve darne comunicazione all’amministratore che, a sua volta, dovrà poi informare l’assemblea. Questo obbligo vale per tuti quei lavori che incidono sulla proprietà comune. È il caso del condizionatore, che potrebbe ledere il decoro della facciata del palazzo.
Ecco perché bisogna comunicare all’amministratore l’intenzione di svolgere tali lavori anche se non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea all’installazione dell’impianto.
Il divieto di non ledere l’estetica della facciata del palazzo
Nel caso in cui il condizionatore andasse a ledere il decoro architettonico dell’edificio, l’assemblea avrebbe diritto di veto sull’installazione dell’impianto sul balcone o sulla facciata. Se le parti non trovano un accordo, bisognerà ricorrere al giudice che valuterà con una perizia, se effettivamente sussiste la lesione al decoro e all’estetica.
Per fare questa valutazione terrà conto di parametri quali, ad esempio, la presenza di altri condizionatori già installati da altri condomini, la posizione del condizionatore, la sua dimensione, ecc.
Infatti benché la facciata dello stabile sia di tutti, bisogna sottolineare che anche l’installazione di un condizionatore, secondo la Cassazione, è compatibile con il limite del «pari uso della cosa comune», imposto dal Codice civile. L’utilizzo dei beni comuni è possibile purché ciò non impedisca agli altri proprietari di fare lo stesso.
Ecco perché quando i condòmini si oppongono, contestando l’alterazione del decoro e dell’aspetto architettonico, secondo la Cassazione, bisogna procedere alla rimozione, senza che abbia rilievo la presenza di altri condizionatori sul muro perimetrale.
Condizionatori e distanze minime
Il condizionatore non può essere ancorato alla parte inferiore del balcone del piano di sopra a quello del condomino interessato. Questo perché i balconi sono di proprietà del titolare del relativo appartamento e il vicino del piano di sotto non ha alcun diritto di sfruttamento (salvo, ovviamente, il consenso tra le parti).
Se, invece, è il vicino del piano di sopra a installare il condizionatore sotto il proprio balcone, l’installazione può violare le distanze dalle vedute in appiombo che, a norma del Codice civile, richiede una soglia minima di un metro e mezzo.
Rumori e sicurezza coi condizionatori sui balconi
Il condizionatore, va sempre posizionato in modo da non pregiudicare la sicurezza degli altri condòmini.
Non in ultimo bisogna evitare rumori molesti: un condizionatore troppo rumoroso può far scattare l’obbligo della rimozione e del risarcimento del danno. Il Codice civile infatti vieta le immissioni acustiche «superiori alla normale tollerabilità», elemento che andrà valutato sulla base di una perizia fonometrica.
Il certificato del produttore con cui si attesta il rispetto dei limiti previsti dalla legge per i rumori, non sempre è sufficiente. Infatti la Cassazione ha detto che il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni di rumore del condizionatore va formulato in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, e alla rumorosità di fondo, ossia da quell’insieme di suoni continui e caratteristici del luogo.
L’autorizzazione del Comune per l’installazione del condizionatore
Secondo la Cassazione, l’installazione all’esterno dei fabbricati di climatizzatori/condizionatori d’aria, in quanto impianti tecnologici, necessita di segnalazione certificata di inizio di attività (cosiddetta Scia). I condizionatori, quindi, non rientrano tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo. In ogni caso, se l’installazione di condizionatore (già soggetta a Scia) avviene in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, essa è da ritenersi condizionata anche a nulla-osta da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.