Durante l’approvazione del Decreto Rilancio alla Camera e al Senato sono state stralciate quasi tutte le norme riguardanti il tema del diritto condominiale ad esclusione dell’ecobonus del 110% e di pochi altri emendamenti.
Sin dall’inizio c’era stata grande attenzione tra gli addetti al lavoro sul decreto Rilancio e in particolare sui 20 emendamenti in materia condominiale presentati in commissione Bilancio alla Camera.
Tra i vari emendamenti era stata anche proposta la deroga ai termini di presentazione dei rendiconti condominiale, nonché il rinnovo automatico del mandato amministrativo, visto il periodo d’emergenza in essere.
Si erano levate, inizialmente, molte voci critiche come quella di Giuseppe De Pasquale, Presidente Nazionale Recert che aveva spiegato il suo punto di vista affermando: “da un esame dei singoli testi, a mio avviso, molti sono privi di validità giuridica essendo articolati in modo assolutamente maldestro e senza tener conto degli articoli inderogabili del codice civile riguardanti il condominio”.
De Pasquale aveva continuato affermando che “… gli unici due emendamenti formulati in modo organico e assolutamente di buon senso, utili a consentire da una parte all’amministratore di far fronte a tutte le necessità finanziarie e contabili del condominio e dall’altra a consentire che si possano tenere regolarmente ed in presenza le assemblee straordinarie prevedendo, comunque, alcune proroghe fino a cessata emergenza, come ad esempio quella in ottemperanza all’articolo 1130 comma 10 del codice civile. Nel secondo emendamento è prevista la possibilità di portare in detrazione ogni spesa sostenuta per adempiere alle disposizioni necessarie utili ad usufruire dei vantaggi fiscali, a partire dal ecobonus del 110%, quali ogni la spesa relativa all’assemblea a quella per l’onorario dell’amministratore.”
Per fortuna il Decreto Rilancio è stato approvato, stralciando le norme dannose, e lasciando inalterato o quasi l’ecobonus del 110%.
Come funziona l’ecobonus del 110% per i condomini
Ora si apre un fronte molto importante per tutti i cittadini, quello del super ecobonus che sicuramente diventerà un tema molto dibattuto nelle assemblee condominiali estive e autunnali per tutto il 2020.
Difatti l’ecobonus sarà fruibile per gli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici.
La detrazione prevista è del 110% e sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le spese che rientreranno in questo super bonus dovranno essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Questo comporta un notevole lasso di tempo per effettuare la domanda.
I condomini posso beneficiare dell’ecobonus 110%?
La risposta è assolutamente si, insieme alle persone fisiche e ad altri enti, istituti e associazioni. Naturalmente bisogna valutare nei dettagli il tipo di ristrutturazione e le caratteristiche dell’edificio in essere. Si tratta infatti di un progetto complesso che merita un approfondimento e un’analisi di costi e benefici.
Qual è il numero minimo per approvare in Assemblea l’ecobonus?
Il decreto di Agosto ha stabilito che basta questa decisione può essere approvata in seconda convocazione, quindi con almeno un terzo dei condomini, che rappresentino almeno un terzo dei millesimi.
I tecnici possono partecipare alle assemblee condominiali, così da poter illustrare le modalità di svolgimento dei lavori e la scelta dei materiali. L’assemblea si può svolgere sia in presenza, rispettando la distanza di sicurezza tra i presenti, che per via telematica.
Superbonus 110% in condominio: come ottenere il rimborso
Primo passo è quello di nominare un professionista che si occupi della diagnosi energetica dello stabile. Successivamente il professionista potrà farvi un preventivo dei costi e una stima dei tempi per terminare i lavori.
Ricordiamo infatti che il requisito minimo per accedere all’agevolazione è il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta a opera di uno degli interventi trainanti previsti dal decreto Rilancio.
Superbonus 110%: detrazione, cessione del credito o sconto in fattura?
Durante l’approvazione della delibera condominiale si deve decidere anche come si vuole ottenere il superbonus. Tre le opzioni possibili:
- detrazione in dichiarazione dei redditi,
- sconto in fattura,
- cessione del credito a terzi (banche comprese).
La detrazione è prevista in 5 anni anziché 10 (come per l’ecobonus ordinario) ma a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si sono svolti i lavori.
Per quanto riguarda lo sconto in fattura, ricordiamo che le imprese non sono obbligate a effettuarlo.
La cessione del credito diventa una necessità per chi è incapiente, ma attenzione: se la cessione viene fatta dal condominio, il singolo non ha particolari adempimenti. Il problema però è che nessuna decisione può essere vincolante per il singolo condomino.
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