Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consistono nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel risanamento conservativo e nella ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli immobili.
Su tali interventi di ristrutturazione edilizia, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede un’agevolazione fiscale.
Vediamo più nel dettaglio come funziona il bonus ristrutturazione.
A chi spetta il bonus
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, per fruire della detrazione fiscale, possono essere effettuati solo su immobili residenziali di qualsiasi classificazione catastale, compresi i fabbricati rurali e loro pertinenze.
Il bonus ristrutturazione è riconosciuto a:
- proprietari e nudi proprietari;
- usufruttuari e titolari del diritto di abitazione;
- locatari e comodatari che sostengono le spese;
Gli interventi agevolabili in condominio, ossia sulle parti comuni sono solo quelli di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Per gli interventi sulle parti comuni la detrazione spetta al singolo condomino in base alla quota millesimale.
Gli interventi agevolabili sulle singole unità immobiliari riguardano invece le spese per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Per quali lavori scatta la detrazione
I principali lavori ammessi dal bonus ristrutturazioni sono:
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- apertura di nuove porte e finestre;
- sostituzione di infissi, serrande e serramenti;
- sostituzione di porte interne
- sostituzione del gruppo elettronico di emergenza
- rifacimento o realizzazione di scale interne;
- realizzazione mansarda, balcone, veranda;
- recinzione dell’area privata.
Per quanto riguarda le parti comuni condominiali, oltre ai precedenti già elencati sono anche ammessi interventi di:
- realizzazione autorimesse e posti auto pertinenziali;
- eliminazione barriere architettoniche e installazione di ascensori e montacarichi per disabili;
- prevenzione atti illeciti e antifurto (cancelli, sistemi di videosorveglianza, porte blindate);
- bonifica da amianto;
- cablatura dell’edificio e interventi di contenimento dell’inquinamento acustico.
Sono conteggiabili anche le spese per la progettazione e le prestazioni professionali connesse agli interventi realizzati, tra cui perizie e sopralluoghi.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, la detrazione è del 50% con limite massimo di spesa di 96.000 per unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Attualmente in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione è possibile chiedere la cessione di un credito di imposta o un contributo sotto forma di sconto.
Per gli interventi di ristrutturazione ammessi al bonus effettuati nel 2020 e nel 2021, l’avente diritto può scegliere di utilizzare direttamente l’agevolazione IRPEF, in luogo della detrazione, sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa o di cessione del credito di imposta, come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Come richiedere il bonus
Per godere del beneficio della detrazione, il Ministro delle Finanze stabilisce che le spese detraibili devono essere pagate attraverso bonifico bancario (no assegni e contanti) che riporti causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico.
Inoltre le comunicazioni all’anagrafe tributaria previste dal presente decreto devono essere effettuate, a partire da quelle relative all’anno 2004, esclusivamente per via telematica.
Diversamente, chi vuole usufruire dello sconto fiscale decennale, sarà chiamato ad indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione e gli estremi di registrazione dell’atto dei lavori.