Asciugare la propria biancheria all’ultimo piano dell’edificio non è incompatibile con il codice civile.
Stendere la biancheria sul terrazzo di un edificio può essere molto pratico, la scelta di salire in cima al fabbricato potrebbe risultare inevitabile, magari perché lo spazio a disposizione sui balconi non è sufficiente.
Ad ogni modo, al di là delle caratteristiche dell’edificio, la presenza di un terrazzo condominiale consente ai vari condòmini, almeno in chiave potenziale, di utilizzarlo secondo la propria utilità. In tal senso, lo stendere i panni potrebbe rientrare in questo ambito.
Bisogna però fare i conti con gli altri proprietari.
Ad esempio, alcuni potrebbero soste nere che l’esposizione della biancheria sul tetto del condominio non è decorosa per il fabbricato. Altri, invece, potrebbero invocare il regolamento condominiale per delegittimare questa iniziativa.
Uso del terrazzo comune: la legge e la giurisprudenza
In tema di comunione dei beni, a proposito dell’uso della cosa comune, il codice civile afferma che «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 cod. civ.)». Tale disposizione si applica anche con riguardo ai beni condominiali.
Leggendo, pertanto, questa norma, l’azione di stendere i panni sul terrazzo comune non pare contrastare con la legge. Sembra, infatti difficile che la biancheria esposta al sole dell’ultimo piano possa di fatto alterare la destinazione del lastrico de quo.
Stesso dicasi in merito al parimenti diritto degli altri, Infatti, i panni stesi ad asciugare occupano uno spazio circoscritto del terrazzo e per un tempo limitato.
Per dichiarare illegittimo tale iniziativa non è nemmeno sufficiente che gli altri non utilizzino il terrazzo, che lo usino raramente o che lo sfruttino per ragioni e con modalità diverse (ad esempio, per fumarsi una sigaretta in perfetta solitudine o per abbronzarsi al sole).
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che «per stabilire se l’uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell’art. 1102 c.c., non deve aversi riguardo all’uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.
Del resto, la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell’art. 1102 c.c., non va intesa nei termini di assoluta identità dell’utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l’identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto della comunione (Cassazione civile sez. II, 14/04/2015, n.7466; Cass. civ., n. 10453 del 2001)».
Quindi, in linea di principio, è possibile stendere i panni sul terrazzo condominiale senza incappare nella violazione dei dettami contenuti nell’art. 1102 cod. civ.
Stendere i panni sul terrazzo condominiale: il decoro architettonico
Per decoro architettonico si intende, pacificamente, «l’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità».
A questo punto, pensare che lo stendere i panni sul terrazzo condominiale possa alterare il decoro architettonico del fabbricato appare esagerato.
Su tale argomento, si è espressa anche la Cassazione con una decisione del 2012, con la quale ha valutato la vicenda del condòmino che, sul lastrico, aveva steso stracci e tendaggi vari: «tali comportamenti non meritano di essere considerati ai fini della lesione del decoro architettonico, cioè delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità, giacché non concernono opere edili incidenti sulla sagoma o la facciata del fabbricato, ma la posa transeunte di oggetti rimovibili, che non possono quindi pregiudicare il decoro architettonico, inteso nel preciso senso che a tale istituto conferisce il codice civile (Cass. ord. n. 1326 del 30.01.2012)».
Biancheria sul terrazzo e regolamento condominiale
Dalle considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, emerge che stendere i panni sul terrazzo condominiale non modifica la destinazione della cosa, non impedisce il pari diritto degli altri e non altera il decoro architettonico del fabbricato.
Si tratta, pertanto, di un uso consentito e legittimo, fatta eccezione per le disposizioni, in senso contrario, contenute in un regolamento condominiale.