Partiamo specificando che il portone d’ingresso è una parte comune ai sensi dell’art. 1117 c.c.
Chiarito sinteticamente questo aspetto, vediamo quali detrazioni sono ammesse.
Portone d’ingresso in condominio e detrazioni per ristrutturazione
Le detrazioni per i lavori relativi al portone sono previste in varie norme; noi qui ci occupiamo di un caso specifico, quello delle detrazioni per interventi di recupero di cui all’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 ; si tratta delle detrazioni previste nella misura base del 36% e fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000; con le estensioni previste periodicamente dall’art. 16 D.L. n. 63/2013 si giunge al 50% con un ammontare complessivo di 96.000 euro.
Per quanto riguarda i lavori sulle parti condominiali, rientrano nell’agevolazione sia i lavori di manutenzione ordinaria che quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Quindi gli interventi sul portone condominiale sono agevolati in ogni caso, sia se rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria che se rientrano nelle altre categorie di interventi.
Portone d’ingresso in condominio, detrazioni e misure per prevenire atti illeciti di terzi
Inoltre, gli interventi relativi ai portoni d’ingresso sono agevolati anche in quanto rientrano tra quelli “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”; si tratta di una specifica ipotesi di interventi agevolati prevista dall’att. 16-bis citato al co. 1 lett. f.. Per quanto riguarda i portoni, si fa riferimento allle porte blindate o rinforzate.
Si potrà quindi fruire della detrazione scegliendo di eseguire il lavoro più semplice, come ad esempio riverniciare il portone, oppure di installare una porta idonea a prevenire atti illeciti di terzi, o ancora di eseguire un intervento più complesso intervenendo sul prospetto.
Opzione sconto in fattura/cessione del credito e lavori sul portone condominiale
Molti dei lavori sul portone menzionati rientrano nell’opzione, prevista dal Decreto Rilancio, dello sconto in fattura/cessione del credito, ovvero la possibilità, di optare, invece della fruizione diretta della detrazione, per la scelta alternativa tra sconto e cessione del corrispondente credito d’imposta.
Gran parte degli interventi di cui abbiamo parlato rientrano nell’elenco degli interventi ammessi all’opzione contenuto nell’art. 121 del Decreto Rilancio: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Dobbiamo invece escludere, in quanto non previsti espressamente, gli interventi riguardanti l’adozione di misure per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
La specifica ipotesi di interventi agevolati prevista dall’art. 16 citato al co. 1 lett. f. Infatti, fruiscono dell’opzione solo gli interventi specificamente elencati nell’art. 121 del Decreto Rilancio e, tra questi non ci sono quelli riguardanti l’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Naturalmente la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto di tutti gli adempimenti e le condizioni previste volta per volta dalle norme di riferimento.