La registrazione audio dell’assemblea è di per sé legittima, anche quando eseguita all’insaputa dei partecipanti. Tuttavia bisogna valutare l’utilizzo che ne viene fatto.
Essa può essere utilizzata dal condòmino per tutelare un proprio diritto in sede giudiziale, ma non è detto che ciò funzioni sempre.
La fonoregistrazione dell’assemblea è legittima
In linea generale è ormai riconosciuta, anche secondo la giurisprudenza, la legittimità di chi registra il contenuto di una conversazione a cui partecipa, anche senza chiedere il consenso agli altri interlocutori.
Questo principio si ritrova nella sentenza 24 settembre 2003, n. 36747 della Corte di Cassazione, che chiarisce come la registrazione di un colloquio, da parte di un partecipante, non vada ricondotta nel concetto di intercettazione.
Tuttavia questa ipotesi può compromettere il diritto alla segretezza della comunicazione. Infatti non tiene conto del fatto che il contenuto della conversazione, attraverso la registrazione, può essere ascoltato non solo da chi vi partecipa o vi assiste, ma anche da terzi.
Di conseguenza anche chi non ha occultamente assistito alla comunicazione ne può venire a conoscenza, con l’effetto che interlocutori e non, ne possono disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d’ufficio).
In sostanza la registrazione è considerata un accorgimento lecito per acquisire prova di ciò che un soggetto apprende dall’altro o dagli altri interlocutori. Le successive giurisprudenze penali e civili di legittimità hanno quindi sempre confermato tale principio di diritto, ma è importante valutare l’utilizzo che se ne intendere fare.
L’utilizzo della conversazione
Un problema riguarda l’utilizzo che il soggetto che abbia registrato la conversazione voglia fare del materiale in tal modo legittimamente acquisito.
Come anticipato, è possibile utilizzarlo per difendersi in sede giudiziaria. Infatti la sentenza n. 36747/2003 delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione afferma che chi ha acquisito una comunicazione potrà, salvo che una specifica norma dell’ordinamento gliene faccia divieto, comunicare a terzi la notizia ricevuta e, più specificamente, nell’ambito del processo, potrà deporre come testimone su quanto gli è stato riferito e/o consegnare il nastro registrato.
Anche il c.d. Codice Privacy, di cui al D.lgs. 196/2003, aveva indirettamente confermato i predetti principi, in quanto non applicabile ai trattamenti dei dati personali effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali, salvo che i dati fossero destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5, comma 3).
Si trova poi ulteriore conferma anche nel Regolamento UE n. 2016/679, entrato in vigore in Italia lo scorso 25/05/2018.
Infatti neanche la normativa comunitaria sul trattamento dei dati personali è applicabile ai trattamenti effettuati “per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale“, ossia per attività “senza una connessione con un’attività commerciale o professionale“.
Inoltre il trattamento dei dati personali non necessita del consenso dell’interessato, purchè finalizzato “a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (art. 24, comma 1, lett. f), D.Lgs. 196/2003), e purchè “necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali” (art. 6, comma 1, lett. f), GDPR).
La motivazione della sentenza del Tribunale di Vicenza
Come si anticipava, il Tribunale di Vicenza ha giudicato legittima la produzione in giudizio della fonoregistrazione dell’assemblea da parte del condòmino che aveva impugnato una delibera.
Infatti se il contenuto della registrazione non viene divulgato a terzi non presenti durante l’assemblea, non si verifica la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, né la lesione della privacy.
In caso contrario si verificherebbe un reato, a meno che la divulgazione non sia stata approvata da tutti i partecipanti o che si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
L’utilizzo giudiziale della fonoregistrazione
La fonoregistrazione può quindi essere utilizzata dal condòmino per contestare il contenuto del verbale assembleare.
Occorre però evidenziare che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., soltanto se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.
Il disconoscimento, però, perché possa essere considerato efficace, deve essere effettuato nel rispetto delle preclusioni processuali di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c. (quindi entro termini ristretti).
Esso deve inoltre essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. civ. n.1250/2018).