I limiti da rispettare durante le feste in condominio sono un tema sempre attuale, soprattutto con l’arrivo dell’estate.  Esistono infatti dei limiti previsti dal regolamento di condominio, oltre alle regole previste dalle normative a tutela dei rapporti di vicinato.

Le feste del condomino sul lastrico solare comune

La festa non può svolgersi sul lastrico se da regolamento l’accesso alla copertura condominiale è consentito solo a tecnici incaricati della manutenzione degli impianti.

Deve essere premura dell’amministratore (anche per evitare conseguenze penali) rendere inaccessibili i lastrici comuni non calpestabili o non fruibili in base alle ordinarie norme di sicurezza (ad esempio privi di protezioni contro la caduta).

A tale proposito ricordiamo che è valida la decisione dell’assemblea condominiale che impone ai condomini di non accedere al lastrico condominiale, privo di parapetto conforme al regolamento edilizio comunale (Trib. Milano, 13 settembre 2019, n. 8230).

Il rumore intollerabile

Le feste in condominio sono certamente consentite ma non si possono produrre immissioni intollerabili con cori eccessivi o stereo ad alto volume.

Come prevede l’art. 844 c.c., il proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità.

In particolare, per la giurisprudenza, il limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, va valutato con il c.d. criterio comparativo, che assume come punto di riferimento il “rumore di fondo” della zona, ossia il complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi.

Tale criterio consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità. Se l’incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo supera 3 decibel il rumore si deve ritenere intollerabile.

Questo valore è considerato il limite massimo accettabile di incremento del rumore ed è riconosciuto anche dai giudici come il più equilibrato parametro di valutazione.

Bisogna poi tenere in considerazione, tra le limitazioni, anche eventuali clausole del regolamento condominiale. Ad esempio potrebbero esserci delle clausole che vietano di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi  natura in determinati orari della giornata. Quindi se, ad esempio, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 sono vietati  “rumori” che rechino “disturbo”, sarà impossibile organizzare feste notturne.

Di conseguenza, in presenza di queste restrizioni regolamentari, l’immissione non deve essere valutata sulla base della norma civilistica generale (art 844 c.c.), ma sul criterio di valutazione fissato dal regolamento di condominio.

In conclusione quando la tranquillità dei condomini è espressamente tutelata da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare la legittimità dell’attività che causa le immissioni ex articolo 844 del c.c.

Il disturbo della quiete pubblica: attenzione al volume dello stereo

Durante le feste o gli incontri con amici e parenti non è possibile alzare eccessivamente il volume della musica. Diversamente si può arrivare a commettere il reato previsto dall’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), secondo cui chiunque, mediante schiamazzi o rumori, strumenti sonori o segnalazioni acustiche, strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Tale reato si concretizza solo se il disturbo non sia limitato agli appartamenti sovrastanti e sottostanti a quello rumoroso: infatti perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., è necessario che i rumori prodotti disturbino la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

Per valutare se il disturbo causato delle emissioni sonore arreca pregiudizio ad un numero indeterminato di persone serve un accertamento rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sulle specifiche indagini tecniche, ma può disporre anche di altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Cass. pen., sez. III, 16/12/2019, n. 50772).