Quando si verifica un furto in condominio, mentre sono montati i ponteggi, spesso il condomino derubato erroneamente ritiene responsabile l’impresa o il condominio.
In linea generale, se un furto in appartamento avviene grazie all’accesso dalle impalcature installate per compiere dei lavori sull’edificio, la responsabilità cade sull’imprenditore, ai sensi dell’art. 2043 c.c., se riscontrato che non sono state adottate le cautele previste per impedire l’uso anomalo dei ponteggi.
In particolare la responsabilità dell’impresa è inevitabile quando quest’ultima, mancando di diligenza e perizia nell’adozione delle cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri.
In questo caso l’impresa è colpevole e non importa se i ladri avrebbero potuto servirsi anche di altri passaggi; tantomeno importa se ad esempio, l’accesso al cortile, dove si trovano le impalcature, sia libero per la mancanza di un cancello.
Dunque la colpa è dell’impresa che ha agevolato il furto non avendo rimosso, al termine della giornata lavorativa, le scale di collegamento tra i diversi piani del ponteggio. Non sempre però si può ritenere responsabile l’appaltatore.
A tale proposito merita di essere segnalata una recente decisione della Corte di Appello di Catanzaro 7 settembre 2022 n. 961.
Furto in appartamento e scaletta di collegamento lasciata nel ponteggio: il fatto
Durante una ristrutturazione della facciata di un condominio, due proprietari, titolari di un appartamento al primo piano, subivano il furto di oggetti preziosi.
In particolare i ladri erano entrati in cucina dal balcone, forzando la tapparella e tagliando il vetro.
I due condòmini ritenevano responsabile sia la ditta che aveva agevolato il furto lasciando una scaletta accessibile all’interno del ponteggio, sia il condominio che non aveva vigilato sull’operato dell’impresa.
In base a queste considerazioni citavano in giudizio il titolare della ditta di ristrutturazione ed il condominio committente, chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettava la domanda non riuscendo a dimostrare la condotta colposa attribuita all’impresa nel favorire il furto.
Il giudice notava che la scala presente sull’impalcatura e posizionata all’altezza dell’appartamento in questione, non collegava il balcone di tale unità immobiliare con la strada sottostante.
La decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello, rifacendosi all’art. 2043 c.c., ha ricordato che il derubato deve dimostrare in concreto l’illecito, ovvero che l’impresa non ha rispettato le doverose cautele volte ad evitare l’utilizzo anomalo dei ponteggi.
Alla luce di questo, i giudici di secondo grado, hanno ritenuto che i derubati non siano stati in grado di dimostrare la condotta colposa dell’Impresa circa la mancata assunzione delle misure contro l’uso improprio dell’impalcatura.
Infatti dai verbali della polizia e dalle rappresentazioni fotografiche allegate, l’impalcatura risultava rivestita lungo la sua intera estensione da una rete di protezione integra; inoltre la Corte ha sottolineato che la scala metallica posizionata all’altezza dell’appartamento dei derubati non collegava il balcone con la strada sottostante.
Nel caso esposto, poi non sono risultati neppure elementi per affermare la responsabilità oggettiva “da custodia” della struttura in capo al condominio.