L’installazione stabile di un gazebo va sempre subordinata al rilascio del «permesso di costruire» da parte del Comune. Solo quando la sua installazione è transitoria, esso rientra nell’edilizia libera e non necessita di autorizzazioni. Nel caso in cui, però, il gazebo si inserisca in un condominio, vanno considerati anche altri limiti: quello relativo all’uso delle parti comuni su cui viene fissato, al rispetto delle distanze tra costruzioni e al diritto di veduta dei vicini.
Vediamo di seguito come si è più volte espressa la giurisprudenza in merito al tema della installazione di gazebo in condominio.
Il gazebo sul cortile
Il cortile o il giardino condominiale rientra nelle parti comuni a tutti i condomini. Quindi ciascun condomino può fare uso del giardino ma rispettando due limiti fissati dall’articolo 1102 del codice civile («ciascun condomino può servirsi della cosa comune a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri il pari uso»):
- non può occupare tanto spazio da impedire il paritetico uso della cosa comune da parte degli altri condomini; tutti devono cioè poter usufruire, se non proprio dello stesso spazio occupato in quel momento dal condomino, di uno spazio simile per i propri e differenti scopi;
- non può alterare la destinazione dell’area che le è stata impressa dal costruttore. Così, ad esempio, un giardino non può diventare parcheggio di auto così come il parcheggio non può diventare area dove accatastare la legna da ardere.
Inoltre il Codice civile dispone che “nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero determino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”. Dunque il gazebo non può violare il decoro architettonico dell’edificio.
Alla luce di ciò bisogna valutare se l’installazione del gazebo, eventualmente ancorato alle mura perimetrali dell’edificio ed insistente sul marciapiede condominiale, possa considerarsi una violazione di tale norma. Secondo la Cassazione la risposta è negativa: affinché un condomino possa richiedere la rimozione di un gazebo realizzato su parti comuni dovrà prima provare che quel gazebo supera i limiti dell’uso paritetico del bene comune previsti dall’articolo 1102 Codice civile.
Il rispetto delle distanze e del diritto di veduta
Quando il gazebo è troppo vicino ad un balcone o alla finestra di un condomino si pone il problema del rispetto delle distanze e del diritto di veduta dei vicini. Sotto questo profilo, occorre rispettare l’articolo 907 del Codice civile in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, applicabile anche nei rapporti con i condòmini, per il quale, “quando si è acquistato di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”. A riguardo, seppur il codice civile impone il rispetto di una distanza di almeno tre metri tra costruzioni confinanti, tale limite difficilmente può essere rispettato in condominio. Questo perché lo spazio tra un piano e l’altro, non consente di estendere i vincoli alle distanze dal confine, previste in senso orizzontale dal codice civile, anche alle proprietà separate in senso verticale (come appunto negli edifici condominiali). Ciò implica, secondo il tribunale di Roma, che non si possa smantellare il gazebo che, a conti fatti, seppur più vicino di tre metri al piano sovrastante, non toglie luce, aria e possibilità di affaccio.
Gazebo e lesione del decoro architettonico
Per quanto riguarda il problema che un gazebo creerebbe nei confronti del decoro architettonico, la Cassazione ha precisato che «deve essere demolito il gazebo che non si armonizza col contesto che lo circonda, peggiorando così lo stato preesistente, perché costruito con materiali che contrastano con quelli usati per il terrazzo condominiale, anche se l’edificio non ha pregi architettonici e la costruzione del manufatto è stata eseguita sulla parte del lastrico solare di cui il proprietario dell’appartamento dell’ultimo piano ha l’uso esclusivo».
Tuttavia è capitato in precedenza che venisse sostenuta la tesi per cui un gazebo non ancorato alla facciata dell’edificio non potrebbe mai violare il decoro architettonico. Questo perché il concetto di decoro architettonico si riferisce alle linee dell’edificio e non anche gli spazi separati da questi, come appunto i manufatti realizzati nel cortile, a distanza dal palazzo.
In sintesi se un gazebo, per il quale è stata richiesta e ricevuta autorizzazione comunale, non viola il decoro architettonico, non altera la destinazione dei beni comuni (ad esempio la terrazza condominiale) e non pregiudica il pari uso della cosa comune non va rimosso.