Il giardino condominiale fa parte di quelle aree comuni condominiali, il cui uso deve essere garantito a ogni condomino, così come prevede l’articolo 1102 c.c. Al condomino è inoltre permesso di farne un utilizzo particolare purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri proprietari di usufruirne e di goderne in pari modo.
L’uso del giardino comune: i principi generali
L’art.1102 c.c., come abbiamo appena visto, intende assicurare al singolo condominio, la maggiore possibilità di godimento della cosa comune. Quindi, rispettando i limiti sopra citati, egli è libero di servirsi della cosa stessa, anche per fine tutto proprio.
In base a questi principi è stata considerata legittima la piantumazione di alberi e fiori da parte dei singoli condomini, purché rispetti la destinazione dell’area ed il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso.
Di conseguenza non sono valide le delibere assembleari che impongano al condomino di lasciare libere da ingombri o piante le aiuole e gli spazi verdi condominiali o vietino di deporre vasi o materiali sugli spazi comuni (Cass. civ., Sez. II, 7/02/2018, n. 2957).
Infatti secondo i giudici, impedire ai singoli condomini di porre proprie piante nelle aiuole comuni, costituirebbe un abuso della maggioranza: la piantumazione in questione sarebbe, infatti, espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l’uso delle aiuole ex art. 1102 c.c.
Le indicazioni del regolamento per l’uso del giardino: lo spazio gioco per i bambini
La conservazione del giardino condominiale è strettamente legata al concetto di decoro architettonico dell’edificio, essendo da considerarsi un ornamento dello stesso.
Per questo spesso norme regolamentari stabiliscono precise modalità d’uso di tali spazi verdi.
Ad esempio una norma del regolamento può vietare l’utilizzo e il calpestio degli spazi verdi o può impedire che si piantino nel giardino comune alberi che con il crescere possano togliere luce, aria o visuale ai locali di un condomino.
Di frequente tali spazi, sui quali spesso si affacciano gli ambienti più importanti, quali camere da letto, salotti ecc. di ogni singolo appartamento, viene utilizzato come spazio gioco.
A tale proposito occorre precisare che l’utilizzazione per il gioco dei bambini di una parte assai limitata del giardino non contrasta con la destinazione prevista dal regolamento, ma ne migliora il godimento soddisfacendo esigenze senz’altro meritevoli di tutela nella vita di un condominio.
Di conseguenza, la disciplina dei giochi dei bambini nel cortile-giardino condominiale può essere disposta dall’assemblea con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall’art.1136 c.c. ancorché il regolamento di condominio di natura contrattuale vieti l’occupazione delle parti comuni da parte dei condomini.
La manutenzione delle aree verdi: il bonus verde
Il “bonus verde”, è la detrazione Irpef prorogata fino al 2024 (salvo modifiche). Il risparmio d’imposta è pari al 36% della spesa sostenuta per la creazione o modifica di spazi verdi, per la realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi, e per altri interventi innovativi destinati a donare un nuovo look a balconi e aree all’aria aperta, oppure coperte o da coprire, con piante e fiori, di unità immobiliari residenziali.
Il limite massimo di spesa è di 5mila euro annui, quindi, non può essere superiore a 1.800 euro (36% di 5mila euro) per immobile.
La tassazione agevolata può essere applicata anche per la sistemazione e il rinnovamento sulle parti comuni esterne condominiali (l’importo massimo di spesa è di 5mila euro per abitazione).
La detrazione è destinata al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile in base ai millesimi a condizione che abbia effettivamente pagato la somma al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.