Se il condominio non ha abbastanza spazio all’interno della sua proprietà per posizionare i bidoni, può occupare il suolo pubblico, previa autorizzazione comunale? In questa ipotesi, chi sarebbe responsabile della pulizia? Il condominio o l’ente pubblico? Approfondiamo questi argomenti.
Ogni volta che lo spazio lo consenta, i bidoni vanno posizionati all’interno della proprietà del condominio. Solo quando ciò non fosse possibile, allora i bidoni potranno essere posizionati sul suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune.
Infatti secondo la giurisprudenza è illecita l’occupazione della sede stradale.
Così l’art. 20, quarto comma, del Codice della strada: «Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694».
Quindi, il condominio che non dispone di idoneo spazio privato in cui collocare i cassonetti dei rifiuti può richiedere il posizionamento negli appositi siti in area pubblica, previa richiesta da presentare in Comune, accompagnata dal pagamento della rata Tosap. L’ente rilascerà poi la concessione che darà diritto a posizionare i contenitori sul suolo pubblico.
I condòmini devono tenere pulito il luogo di raccolta dei rifiuti?
Dopo queste premesse, proviamo a capire se i condòmini devono tenere pulito il posto di raccolta dei rifiuti.
Nell’ipotesi in cui i bidoni si trovino all’interno dello spazio condominiale, valgono le norme condominiali che impongono a tutti i proprietari di occuparsi delle cose comuni e di contribuire al pagamento delle spese relative alla manutenzione e alla gestione.
In questo caso, quindi, sono i condòmini a dover pulire il luogo di raccolta dei rifiuti, essendo un bene comune come un altro.
Questo compito può essere svolto nella stessa maniera prevista per le altre parti condominiali (ad esempio, incaricando una ditta delle pulizie).
Se un condomino dovesse sporcare il posto adibito alla raccolta dei rifiuti, potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del condominio, con obbligo di messa in pristino e di pagamento dei danni.
Un comportamento simile, si classifica addirittura come reato: ai sensi dell’art. 639 c.p., chiunque deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.
Lo stesso vale nell’ipotesi in cui il posto ove sono stati collocati i bidoni per la raccolta differenziata sia di concessione pubblica: anche in questo caso, infatti, i condòmini sono tenuti a provvedere alla pulizia dell’area, nonostante la stessa sia comunale.
Tale onere deriva dal fatto che il luogo, essendo utilizzato dal condominio, ricade sotto la sua gestione. Di conseguenza il condominio è tenuto, oltre al pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, anche alla pulizia dello spazio concesso dal Comune.
Questa volta però, in caso di reato di imbrattamento si rischia una forma aggravata: secondo l’art. 639, secondo comma, c.p., «Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro».
Secondo la Corte di Cassazione, «Integra il delitto di cui all’art. 639, comma 2, cod. pen., la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che li contengono ed asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell’estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini» (così Cass., sent. n. 29018/2018).