Negli ultimi anni il fenomeno delle case vacanze e degli affitti brevi ha conosciuto una crescita costante, favorita dalle piattaforme online che consentono ai proprietari di mettere facilmente a disposizione il proprio appartamento per soggiorni di pochi giorni. Si tratta di una forma di utilizzo dell’immobile che può rappresentare un’importante fonte di reddito, ma che spesso genera contrasti all’interno dei condomini.

Molti residenti, infatti, temono che il continuo ricambio degli ospiti possa compromettere la tranquillità dello stabile, aumentare il rumore, creare problemi nell’utilizzo delle parti comuni o incidere sulla sicurezza dell’edificio. Dall’altra parte, i proprietari rivendicano il proprio diritto di utilizzare liberamente l’immobile, purché nel rispetto della legge.

Da questo contrasto nasce una delle domande più frequenti rivolte agli amministratori di condominio: il regolamento condominiale può vietare di destinare un appartamento a casa vacanze?

La risposta non è un semplice sì o no. Occorre infatti distinguere tra regolamento assembleare e regolamento contrattuale, oltre a verificare come siano formulate le eventuali clausole limitative. La giurisprudenza, inoltre, ha fissato principi molto rigorosi per evitare che il diritto di proprietà venga limitato in assenza di una chiara volontà delle parti.

È possibile adibire un appartamento a casa vacanze?

In linea generale, la risposta è positiva.

Il proprietario di un immobile è libero di scegliere come utilizzare la propria abitazione, purché rispetti la destinazione urbanistica dell’edificio e tutte le norme amministrative, fiscali e di pubblica sicurezza previste per lo svolgimento dell’attività.

La destinazione dell’appartamento a casa vacanze o ad affitto breve rappresenta, infatti, una modalità di esercizio del diritto di proprietà e, come tale, non richiede normalmente alcuna autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Questo significa che, salvo specifiche limitazioni validamente previste, il proprietario può mettere il proprio immobile a disposizione dei turisti senza dover ottenere il consenso degli altri condomini.

È normalmente possibile ospitare turisti nel proprio appartamento?

Anche sotto questo profilo il principio generale è favorevole al proprietario.

Gli ospiti che soggiornano nell’appartamento, infatti, si limitano a sostituire temporaneamente il proprietario nell’utilizzo dell’immobile. Possono quindi utilizzare ingressi, scale, ascensori e tutte le altre parti comuni alle stesse condizioni degli altri condomini, sempre nel rispetto delle regole condominiali.

Il semplice fatto che gli occupanti cambino frequentemente non costituisce una violazione del regolamento né rende automaticamente incompatibile la casa vacanze con la vita condominiale.

Naturalmente ciò non significa che ogni comportamento sia consentito. Anche gli ospiti devono rispettare le norme di civile convivenza e le disposizioni contenute nel regolamento condominiale. Rumori molesti, schiamazzi, occupazione impropria delle parti comuni, danneggiamenti o altri comportamenti illeciti possono essere contestati dal condominio, indipendentemente dal fatto che gli occupanti siano proprietari, inquilini o turisti.

È importante quindi distinguere tra l’attività di casa vacanze, che di per sé è normalmente lecita, e gli eventuali comportamenti scorretti degli ospiti, che possono essere sanzionati come qualsiasi altra violazione del regolamento.

Perché la casa vacanze crea spesso conflitti in condominio?

Le tensioni derivano soprattutto dal fatto che gli affitti brevi comportano un continuo ricambio delle persone presenti nell’edificio.

Molti condomini percepiscono questa situazione come una perdita della tranquillità tipica di uno stabile residenziale. Si teme un maggiore utilizzo degli ascensori, delle scale e degli altri spazi comuni, oltre al rischio di rumori nelle ore serali o notturne.

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, queste preoccupazioni non sono sufficienti a vietare automaticamente la casa vacanze.

Il diritto di proprietà è infatti tutelato dalla Costituzione e può essere limitato solo nei casi espressamente previsti dalla legge oppure quando il proprietario abbia accettato specifiche limitazioni attraverso un regolamento contrattuale.

Di conseguenza, il semplice malcontento degli altri condomini o una deliberazione adottata dalla maggioranza non sono sufficienti per impedire al proprietario di svolgere l’attività.

Quando il regolamento può vietare la casa vacanze?

Il regolamento condominiale può effettivamente vietare l’utilizzo degli appartamenti come casa vacanze, ma soltanto in presenza di precise condizioni.

Poiché il divieto incide direttamente sul diritto di proprietà del singolo condomino, non può essere introdotto con facilità né interpretato in maniera estensiva.

Occorre verificare innanzitutto quale sia la natura del regolamento condominiale.

Il regolamento assembleare può vietare la casa vacanze?

Il regolamento approvato dall’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 1136 del Codice civile disciplina principalmente l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese e le regole di convivenza.

Tuttavia non può introdurre nuove limitazioni ai diritti esclusivi dei singoli proprietari.

Ciò significa che un regolamento approvato semplicemente a maggioranza non può vietare di destinare gli appartamenti ad affitti turistici, case vacanze o altre attività analoghe.

Allo stesso modo, una delibera assembleare che imponesse un simile divieto sarebbe normalmente illegittima, poiché inciderebbe su un diritto individuale che l’assemblea non ha il potere di limitare.

Quando serve un regolamento contrattuale?

Diversa è la situazione del regolamento contrattuale.

Si tratta del regolamento predisposto originariamente dal costruttore oppure approvato con il consenso unanime di tutti i condomini e successivamente accettato dai futuri acquirenti.

Questo tipo di regolamento può imporre limitazioni all’utilizzo delle proprietà esclusive, purché tali limitazioni siano formulate in maniera chiara e siano state validamente accettate.

Proprio perché deriva da un accordo tra i proprietari, il regolamento contrattuale può vietare lo svolgimento di determinate attività negli appartamenti, comprese, in presenza di una clausola espressa, le case vacanze o gli affitti brevi.

Le clausole devono essere formulate in modo chiaro

La presenza di un regolamento contrattuale, però, non basta da sola.

La Corte di Cassazione afferma costantemente che le limitazioni del diritto di proprietà devono essere espresse con formule chiare, precise e inequivocabili.

Non è sufficiente una clausola generica che richiami il rispetto della tranquillità del condominio oppure che vieti genericamente attività incompatibili con il carattere residenziale dell’edificio.

Le clausole devono individuare con precisione quali attività sono vietate oppure indicare in modo altrettanto chiaro il tipo di utilizzo che si intende impedire.

Ad esempio, il regolamento potrebbe vietare espressamente l’esercizio di attività alberghiere, di affittacamere, di bed and breakfast o di case vacanze. In alternativa potrebbe descrivere con precisione le attività caratterizzate da un utilizzo commerciale incompatibile con la destinazione dello stabile.

In assenza di una formulazione sufficientemente precisa, il divieto non può essere esteso ad attività non chiaramente contemplate dal regolamento.

Cosa succede se la clausola è generica o ambigua?

Questo è uno degli aspetti che più frequentemente arrivano davanti ai giudici.

Può accadere, infatti, che il regolamento vieti semplicemente le “attività commerciali”, le “industrie rumorose” oppure qualsiasi attività che possa arrecare disturbo ai condomini.

In queste situazioni non è possibile affermare automaticamente che sia vietata anche la casa vacanze.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che le limitazioni al diritto di proprietà debbano essere formulate in modo inequivocabile, indicando specificamente l’elenco delle attività che non possono essere esercitate negli appartamenti oppure definendo con precisione i pregiudizi che si intendono evitare, come il rumore eccessivo, il continuo afflusso di persone o un particolare utilizzo commerciale degli spazi.

Se il testo del regolamento lascia margini di dubbio, prevale il principio della libertà del proprietario di utilizzare il proprio immobile.

In altre parole, il giudice non può ampliare il significato di una clausola restrittiva ricorrendo a interpretazioni estensive o analogiche.

I principi affermati dalla giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha consolidato alcuni principi che oggi rappresentano un importante punto di riferimento per amministratori e condomini.

In particolare:

  • le clausole limitative devono essere interpretate restrittivamente e devono individuare chiaramente l’attività vietata;
  • occorre valutare il concreto pregiudizio che la disposizione regolamentare intende evitare, come rumori eccessivi, utilizzo commerciale degli appartamenti o altre situazioni incompatibili con la destinazione dello stabile;
  • qualora la clausola limitativa non sia stata trascritta nei registri immobiliari, essa potrebbe non essere opponibile ai successivi acquirenti che non l’abbiano espressamente accettata nel proprio atto di acquisto.

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante nelle compravendite immobiliari. Infatti, una clausola che limita il diritto di proprietà potrebbe non essere efficace nei confronti del nuovo proprietario se non risulta correttamente trascritta oppure se non è stata espressamente richiamata e accettata nel rogito.

Chi deve dimostrare che il divieto esiste?

Qualora sorga una controversia, spetta normalmente a chi invoca il divieto dimostrare che esso esiste e che è validamente opponibile al proprietario.

Il condominio dovrà quindi provare non solo l’esistenza di un regolamento contrattuale, ma anche che la clausola sia sufficientemente chiara, che sia stata validamente accettata e che trovi effettiva applicazione al caso concreto.

Non è invece il proprietario a dover dimostrare di avere il diritto di destinare l’immobile a casa vacanze, poiché tale facoltà costituisce la regola generale derivante dal diritto di proprietà.

Conclusioni

La destinazione di un appartamento a casa vacanze è, in linea generale, pienamente consentita e rappresenta una delle possibili modalità di esercizio del diritto di proprietà.

Il condominio non può vietarla mediante una semplice delibera assembleare o attraverso un regolamento approvato a maggioranza. Per limitare tale facoltà è necessario un regolamento contrattuale contenente clausole formulate in modo preciso, chiaro e inequivocabile.

Anche in presenza di un regolamento contrattuale, tuttavia, i giudici adottano un’interpretazione rigorosa delle clausole limitative. Se il divieto non individua espressamente l’attività vietata oppure lascia margini di dubbio, prevale la libertà del proprietario di utilizzare il proprio immobile anche come casa vacanze.

Per gli amministratori di condominio ciò significa che ogni controversia deve essere affrontata analizzando attentamente il contenuto del regolamento, la sua natura giuridica e l’orientamento consolidato della giurisprudenza, evitando di ritenere automaticamente vietati gli affitti brevi solo perché sgraditi ad alcuni condomini.