Sempre più di frequente, anche a seguito dei numerosi bonus edilizi per l’efficientamento energetico, nei condomini si provvede all’installazione di nuovi infissi. Tuttavia non sempre si riescono a reperire nuovi serramenti realizzati con gli stessi colori e materiali di quelli originari. Di qui sorge il dibattito sulla possibilità di utilizzare infissi diversi o la necessità di adattarli a quelli già installati negli altri appartamenti. Recentemente la Cassazione ha risposto alla questione con un’ordinanza.
La decisione della Cassazione
Bisogna sottolineare che la decisione della Corte è subordinata alla valutazione concreta dello specifico caso e tiene conto dell’entità del contrasto con gli infissi già presenti sulla stessa facciata e delle condizioni estetiche in cui si trova l’immobile.
In generale però la regola è non alterare l’estetica del fabbricato, pena l’obbligo di rimozione della nuova opera ed, eventualmente, il risarcimento del danno agli altri condomini.
Si può cambiare il colore degli infissi?
Il colore degli infissi non può essere modificato neanche in assenza di uno specifico regolamento di condominio su tonalità e materiali. Infatti dei nuovi serramenti che siano completamente diversi da quelli precedenti andrebbero ad alterare il decoro architettonico.
E’ ammessa però una leggera sfumatura di tonalità, considerando che un elemento nuovo (anche in strutture identiche) avrà sempre un colore più acceso e vivace del vecchio
Gli infissi devono essere uguali
In linea generale quindi gli infissi in condominio devono essere uguali e chi li mette di un colore diverso rispetto a quelli presenti sulla facciata fa un danno estetico al condominio.
La Cassazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 1120 del Codice civile, vieta le innovazioni pregiudicanti il decoro architettonico del fabbricato condominiale. Di conseguenza vieta ogni innovazione che ne alteri l’aspetto armonico, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.
Allo stesso modo non rileva che le innovazioni contestate siano più o meno visibili dai diversi punti di osservazione dell’edificio, né che siano presenti pregresse modifiche non autorizzate all’edificio. Quello che si tiene in considerazione è il rispetto del decoro architettonico dell’edificio condominiale, anche se non possiede un particolare pregio artistico e non importa se la fisionomia dell’immobile fosse già stata compromessa da interventi precedenti.