Quando si prende in affitto un appartamento arredato, uno degli interrogativi più comuni – e talvolta fonte di attriti tra le parti – riguarda la gestione degli arredi presenti nell’immobile. È legittimo chiedersi, ad esempio, se l’inquilino possa eliminare o sostituire un mobile vecchio o inutilizzabile, se abbia l’obbligo di conservarlo in perfette condizioni o se possa apportare modifiche per adattarlo alle proprie esigenze. Si tratta di domande concrete che toccano una dimensione quotidiana dell’abitare e che, per evitare equivoci e incomprensioni, meritano una risposta chiara e articolata.

 In un contesto abitativo sempre più dinamico e flessibile, la chiarezza contrattuale e la consapevolezza dei propri diritti e doveri sono strumenti fondamentali per una convivenza serena e civile.

Arredi presenti in casa: chi è responsabile della loro manutenzione?

Quando un immobile viene affittato con arredi, questi entrano a far parte della locazione, assumendo quindi una rilevanza giuridica. Il proprietario è tenuto a consegnare la casa con tutto ciò che è incluso nel contratto in buono stato d’uso, salvo diverso accordo scritto. Lo stesso principio vale per la manutenzione durante la locazione: l’articolo 1575 del Codice Civile stabilisce che il locatore deve mantenere il bene in buono stato per tutta la durata del contratto, quindi anche i mobili ed eventuali elettrodomestici devono essere funzionanti e sicuri.

Tuttavia, la manutenzione si divide in due categorie: straordinaria e ordinaria. L’inquilino, ai sensi dell’articolo 1576 del Codice Civile, è tenuto a provvedere a quella ordinaria, ovvero a tutte le piccole riparazioni derivanti dal normale uso dell’abitazione. Si tratta di quegli interventi minori – come sistemare una cerniera, stringere le viti di una sedia, sostituire una lampadina, incollare un piccolo ripiano – che non rientrano tra le spese straordinarie. Queste ultime, invece, come la sostituzione di un frigorifero guasto per vetustà, una cucina a gas danneggiata da malfunzionamenti interni o un armadio che crolla a causa dell’usura, spettano al locatore.

Un elemento spesso trascurato, ma di grande utilità pratica, è l’inventario degli arredi. Redigerlo all’inizio del rapporto locativo, corredandolo di fotografie e descrizioni, consente di evitare contenziosi al termine della locazione. In assenza di un inventario, infatti, può essere difficile provare lo stato originario dei mobili, aprendo la porta a contestazioni sulla loro condizione o sulla loro stessa presenza.

Uso degli arredi: diritti e doveri dell’inquilino

Nel momento in cui un inquilino prende possesso dell’immobile, acquisisce il diritto d’uso sui beni presenti, inclusi i mobili. Questo però non significa che egli possa modificarli, spostarli in modo permanente, eliminarli o sostituirli a propria discrezione. Anzi, dal punto di vista giuridico, l’inquilino è tenuto a comportarsi da “buon padre di famiglia”, custodendo i beni con diligenza e rispetto.

Un principio chiave è quello della restituzione: alla fine del contratto, l’inquilino deve riconsegnare l’immobile nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento dovuto all’uso normale. Questo include anche gli arredi. Il danneggiamento, la sottrazione o la sostituzione di un mobile senza consenso del locatore può dar luogo a richieste di risarcimento, oppure alla trattenuta del relativo valore dalla cauzione depositata.

In altre parole, l’inquilino ha l’obbligo di non alterare la composizione dell’immobile locato senza l’approvazione del proprietario. Anche quando l’intervento viene motivato da ragioni apparentemente ragionevoli – come l’ingombro di un vecchio armadio o l’inutilizzabilità di una sedia rotta – la decisione non può essere assunta in modo autonomo.

Neppure la sostituzione con un bene migliore o più moderno legittima l’eliminazione di un mobile esistente. Il locatore potrebbe comunque voler conservare quel bene, anche solo per ragioni personali, affettive o fiscali. In caso di rimozione unilaterale, l’inquilino rischia di dover rimborsare il valore commerciale del mobile originario, anche se questo era datato o esteticamente discutibile.

Cosa succede se i mobili sono vecchi, inutilizzabili o di modesto valore?

Un’area grigia, molto frequente nella pratica, riguarda gli arredi deteriorati, danneggiati o di valore molto modesto. Pensiamo a una mensola traballante, un comodino in truciolato ormai cedevole, un divano liso o un mobiletto da bagno scrostato.

In questi casi, la legge non fornisce indicazioni precise, ma lascia spazio alla disciplina contrattuale e alla volontà delle parti. Nulla vieta che il contratto contenga una clausola che consenta, ad esempio, all’inquilino di smaltire a propria cura e spese i beni ritenuti di scarso valore, magari previa comunicazione o autorizzazione formale del locatore. Si tratta di un’opzione che, se ben scritta, può semplificare la gestione dell’immobile e adattarsi meglio alle esigenze di entrambe le parti.

Ad esempio, una clausola potrebbe recitare:

“Eventuali arredi di modesto valore (indicati nell’allegato inventario) che dovessero risultare deteriorati, pericolanti o non più utilizzabili potranno essere rimossi dal conduttore, previo avviso scritto al locatore, senza obbligo di sostituzione o risarcimento.”

In assenza di tale clausola, è sempre preferibile che l’inquilino si confronti con il locatore, spiegando la situazione e magari proponendo una soluzione concordata: sostituire un vecchio mobile con uno nuovo acquistato a proprie spese, mettere temporaneamente da parte un arredo ingombrante, oppure semplicemente eliminarlo con il consenso del proprietario.

Laddove invece il locatore risulti irreperibile o poco collaborativo, è buona prassi documentare tutto: fotografare il bene in questione, dimostrarne lo stato di degrado, inviare comunicazioni formali (ad esempio via PEC o raccomandata) e solo successivamente, in caso di assenso implicito o di mancata risposta, procedere con cautela. Ma resta il fatto che agire unilateralmente comporta sempre un rischio legale.

Un ruolo chiave per il contratto (e per l’amministratore)

Come accennato, molte delle situazioni problematiche legate agli arredi possono essere prevenute con una buona stesura del contratto di locazione. Specificare espressamente che cosa è incluso nella locazione, come devono essere gestiti i mobili usurati, se il conduttore ha margine di manovra nella loro rimozione, è un investimento utile a evitare litigi futuri.

Anche l’amministratore condominiale, pur non intervenendo direttamente nei rapporti di locazione tra privati, può giocare un ruolo importante di mediatore informale, consigliando le parti e contribuendo a mantenere un clima di collaborazione tra inquilini e proprietari, soprattutto nei condomìni dove il turn over di affitti è elevato.

Conclusione: regole, buon senso e collaborazione

In sintesi, l’inquilino non può eliminare o sostituire gli arredi presenti nella casa in affitto senza il consenso del proprietario, salvo che il contratto preveda diversamente. La responsabilità della manutenzione si divide in base alla natura dell’intervento (ordinaria o straordinaria), mentre il dovere di conservazione e restituzione dei mobili è sempre in capo al conduttore.

Quando i mobili sono inutilizzabili o di modesto valore, la soluzione più corretta è una comunicazione trasparente e tempestiva tra le parti, fondata sul buonsenso e sulla volontà reciproca di mantenere in buono stato l’immobile. Inserire clausole flessibili nel contratto può aiutare a prevenire contrasti, ma in assenza di esse, la regola resta quella della prudenza: nulla si tocca senza autorizzazione.

In definitiva, il buon rapporto tra locatore e conduttore, fondato sulla chiarezza e sul rispetto reciproco, resta l’elemento più efficace per risolvere ogni questione legata alla gestione degli arredi. Il diritto fornisce il quadro, ma sono le persone, con le loro scelte quotidiane, a fare la differenza.