L’installazione di un impianto fotovoltaico è una scelta conveniente anche in contesto condominiale, dove è possibile utilizzare gli spazi comuni.

Possibili soluzioni

Ogni unità abitativa del condominio può installare un impianto fotovoltaico privato al servizio del proprio appartamento, senza che questo venga condiviso.

Nel caso di un impianto fotovoltaico condominiale centralizzato, invece, i costi e i benefici sono, ripartiti tra le singole unità. Tale investimento è detraibile al 50% dai condomini e consente di ammortizzare i costi fissi condominiali: ascensore, citofoni, pompe dell’acqua, luci scale, ecc.

La normativa

L’art. 1102 c.c prevede che ciascun condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Dunque un condomino può apportare delle migliorie necessarie per il maggiore godimento della cosa purchè non violino la tenuta statica e la sicurezza del fabbricato.

Le condizione imprescindibile per il condomino di servirsi della cosa comune per l’installazione di un impianto fotovoltaico in condominio sono quindi la stabilità e la sicurezza dell’edificio unitamente al rispetto del decoro architettonico.

Una sentenza del Tribunale di Roma, n. 7663 del 3 maggio 2021, espone le regole da seguire per poter installare sul lastrico solare impianti tecnologici destinati al servizio di singole unità del condominio.

Installazione di fotovoltaico per l’appartamento del singolo condomino: le regole

Secondo l’articolo 1122-bis del c.c., anche un solo condomino può installare pannelli solari ad uso personale nel lastrico solare ed in generale nelle parti comuni, in quanto l’articolo consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio.

Nel caso in cui si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato è tenuto a comunicarlo all’amministratore di condominio e successivamente l’assemblea potrà prescrivere, con la maggioranza adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.

Per l’installazione degli impianti fotovoltaici destinati al servizio delle singole unità immobiliari, l’assemblea provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo in atto.

Inoltre, prima dell’esecuzione, l’assemblea può richiedere all’interessato prestazione di garanzia per eventuali danni.

In conclusione l’assemblea non potrà vietare al singolo condomino di installare un impianto fotovoltaico sulle superfici comuni se ciò non altera la destinazione della cosa comune, non impedisce agli altri proprietari di farne pari uso secondo il loro diritto e non reca pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza dell’edificio, e non altera il decoro architettonico.

Installazione di un impianto fotovoltaico condominiale

L’articolo 5 della legge n. 220 dell’11/12/2012 indica che per approvare in assemblea, l’installazione di un impianto fotovoltaico in condominio è sufficiente il voto favorevole di almeno la metà degli intervenuti, che rappresentino la metà del valore millesimale dell’edificio. I condomini contrari, che non partecipino alle spese, saranno esonerati dai benefici.