Le regole per l’installazione di pannelli fotovoltaici in condominio sono contenute nel Codice civile.
chi ne ha diritto?
L’installazione di pannelli fotovoltaici in condominio è un diritto usufruibile sia dal condominio stesso sia dai soggetti estranei all’ambito condominiale; i quali però, devono avere acquisito a pagamento un diritto reale o personale di godimento della superficie su cui va installato l’impianto.
Pannelli fotovoltaici per tutti i condòmini
Nel caso in cui si senta l’esigenza di installare dei pannelli fotovoltaici in condominio, secondo le regole stabilite nel Codice civile l’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla data in cui anche un solo condòmino ha fatto la proposta.
La normativa concede all’assemblea, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio in millesimi, di disporre «tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» ovvero:
opere ed interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’edificio e degli impianti;
lavori mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche, al contenimento del consumo energetico, alla realizzazione di parcheggi e alla produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.
Quindi, anche un solo condomino può chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea per adottare la delibera sui pannelli fotovoltaici.
Pannelli fotovoltaici per singoli condòmini
Sempre il Codice civile consente l’installazione di pannelli fotovoltaici in condominio anche al servizio di singole unità. L’impianto può essere collocato sia sul lastrico solare sia su qualsiasi altra superficie comune idonea a tale scopo.
Cosa accade, però, se per installare i pannelli è necessario modificare una parte comune del condominio? Il singolo condòmino deve comunicarlo all’amministratore indicando il contenuto specifico della modifica e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea pnon puo’ vietarlo, ma può prescrivere delle modalità alternative di esecuzione o imporre delle precauzioni per salvaguardare la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell’edificio.
Tale delibera deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
Infine, sempre con la stessa maggioranza, può subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
Pannelli fotovoltaici ad uso di terzi
Come accennato, i pannelli fotovoltaici in condominio possono essere installati anche su richiesta di terze persone estranee al contesto condominiale, purché abbiano acquisito un diritto di uso della superficie comune.
Anche in questo caso, ci sono delle regole ben precise, ovvero:
il richiedente si prende la completa responsabilità dell’appalto ed ogni obbligo progettuale ed urbanistico; è necessaria una copertura assicurativa per eventuali danni causati a persone o ai beni comuni durante i lavori;
se è necessario l’uso di ponteggi, va chiesta l’installazione di un antifurto; il condominio resta esonerato da qualsiasi onere o adempimento che riguardi lo smaltimento dell’impianto quando arriverà alla fine del ciclo di vita tecnica.
A quel punto, è obbligatorio il ripristino della situazione così com’era prima dell’installazione dei pannelli.
Devono anche preservare l’uso delle parti comuni; il richiedente avrà gli oneri relativi alle autorizzazioni necessarie all’installazione dell’impianto, così come quelli che riguardano gli eventuali maggiori costi della polizza condominiale derivanti dalla collocazione dei pannelli; nel caso in cui si dovessero eseguire opere di manutenzione sulla copertura o superficie interessata dai pannelli e fosse necessario oppure opportuno spostare l’impianto, il costo è a carico del richiedente o suoi aventi causa.
Le agevolazioni fiscali
L’installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio dà diritto ai benefici del superbonus del 110% a determinate condizioni, cioè se sono in corso i lavori di efficientamento energetico dell’edificio in virtù dei quali viene riconosciuta l’agevolazione. A tal proposito, sarà necessaria la delibera dell’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio.