I pannelli fotovoltaici possono essere installati su una superficie comune dal singolo condomino senza bisogno di autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale a condizione che l’installazione non comporti la modificazione delle parti condominiali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1337 del 17 gennaio 2023.

Vediamo nel dettaglio il caso che ha portato La Cassazione a questa decisione.

La vicenda

Due condòmini avevano impugnato una delibera assembleare che aveva espresso “voto contrario” ad approvare  l’installazione di pannelli fotovoltaici su parte comune.

Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello di Milano avevano ritenuto che la delibera avesse soltanto valenza consultiva e non decisoria.

Infatti, come aveva affermato la Corte d’appello di Milano, nel caso di specie, l’assemblea condominiale non ha vietato l’installazione ma si è limitata ad esprimere parere contrario, ritenendo che l’intervento potesse arrecare  pregiudizio al pari uso della parte comune.

Installazione di pannelli fotovoltaici: il riferimento normativo

L’art. 1122 bis. c.c., introdotto dalla legge n. 220 del 2012, (rubricato “Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili”), prevede:

  • al comma 2, che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”;
  • al comma 3, che: “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”.

L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e può ripartire l’uso delle superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può inoltre richiedere idonea garanzia per i danni eventuali.

  • al comma 4 che: “non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative”.

Dunque l’autorizzazione dell’assemblea in merito all’installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto fotovoltaico, è necessaria soltanto se l’intervento rende “necessarie modificazioni delle parti comuni”.

Come va qualificato, allora, l’autorizzazione dell’assemblea o il parere contrario all’installazione dell’impianto fotovoltaico senza modifiche di parti condominiali?

In mancanza di modificazioni di parti comuni, il parere contrario o l’autorizzazione dell’assemblea ha valenza consultiva e non decisoria. L’impugnazione della delibera è inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Nella caso sopra riportato, secondo la Corte d’Appello, l’assemblea non aveva espresso alcun diniego bensì si era limitata, ad esprimere un “parere” contrario al progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico, credendo potesse arrecare pregiudizio al pari uso della parte comune.

In ogni caso l’interpretazione del contenuto delle delibere condominiali viene regolata dai canoni dagli artt. 1362 e seguenti c.c. La valutazione è assegnata ai giudici ed è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 2, 28/02/2006, n. 4501; Cass. Sez. 2, 27/08/2002, n. 12556).

Posto, dunque, che la delibera assembleare impugnata dai condòmini ricorrenti aveva semplice contenuto di “parere” contrario al progetto di installazione e non di “diniego”, la Corte ha ritenuto che la stessa delibera non poteva essere impugnata per mancanza di interesse ad agire dei condòmini non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti.

Il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

“l’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea.

Dunque l’eventuale parere contrario all’installazione di un tale impianto da parte dell’assemblea è solo una mera  pretesa degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.”.