A partire dal 2012, con la legge di riforma (art. 1129, comma 10, c.c.), viene sancita la durata di un anno per l’incarico di amministratore, che può essere rinnovato per eguale durata. Su questa nuova disposizione si sono registrate diverse interpretazioni.

La durata dell’incarico dell’amministratore prima del 2012

Prima della novella del 2012, il medesimo art. 1129 c.c. si limitava a indicare che l’amministratore durava in carico un anno e poteva essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.

Quindi, una volta all’anno attraverso convocazione dell’assemblea si provvedeva a confermare l’incarico o a nominare un sostituto per la successiva gestione annuale.

Nel caso in cui non fosse stato raggiunto il quorum deliberativo necessario per legge, l’incarico veniva prorogato e l’amministratore uscente avrebbe continuato a gestire il condominio fino alla nomina di un suo sostituto o alla sua riconferma assembleare con la maggioranza di legge.

Questa “prorogatio imperii” dell’amministratore vale per tutti i casi in cui il condominio rimanga privo dell’opera dell’amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina.

Il nuovo art. 1129 c.c.: le tesi a confronto

L’entrata in vigore della legge n. 220/2012 ha aiutato a chiarire le incertezze legate all’applicazione dell’istituto della prorogatio.

Tuttavia la novella ha creato dibattiti in merito alla corretta interpretazione della nuova disposizione codicistica.

Da una parte, infatti, si è ritenuto che il comma 10 dell’art. 1129 c.c. abbia introdotto un rinnovo automatico dell’incarico dell’amministratore di anno in anno senza necessità di una nuova nomina e salvo sempre il diritto di revoca (assembleare e giudiziale) da parte dei condomini.

Dall’altra, invece, il rinnovo automatico del mandato si verificherebbe soltanto in occasione della prima scadenza dell’incarico, salva sempre la possibilità di revoca dell’amministratore.

Quest’ultima tesi è stata adottata dal Tribunale di Milano con un decreto del 7 ottobre 2015, a conclusione di un procedimento di revoca di un amministratore condominiale, accusato di grave negligenza per non avere posto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria annuale la questione relativa alla nomina dell’amministratore.

Il Giudice, dopo aver esaminato questo caso, ha quindi ritenuto che la nuova disciplina del condominio prevede la durata in carico dell’amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno (salvo delibera di revoca assunta dall’assemblea medesima).

Successivamente però, il Tribunale di Bologna (sentenza 29 marzo 2018, n. 20322), esaminando la stessa questione, si è posto in contraddizione col provvedimento adottato, affermando che l’art. 1129, comma 10, c.c. stabilisce che la durata dell’incarico è annuale e che, in assenza di revoca, il rinnovo è automatico, non soltanto in occasione della scadenza del termine del primo anno, bensì di anno in anno senza interruzioni e, conseguentemente, senza necessità di deliberazioni assembleari sulla conferma.

L’anno successivo è intervenuta sull’argomento anche la Corte di Appello di Palermo che, con decreto del 6 maggio 2019, ha qualificato come mandato sine die, ovvero senza termine, il rapporto che lega l’amministratore ai condomini.

Una possibile soluzione

Entrambe le tesi sopra riportate implicano la possibilità di non inserire più all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria annuale la questione della conferma dell’amministratore condominiale (artt. 1135 c.c. e 66 Disp. att. c.c.). Si sostiene infatti il rinnovo automatico ex lege, anche senza delibera assembleare.

Le conseguenze sono molto diverse a seconda che si segua la prima piuttosto che la seconda interpretazione.

Nel primo caso, infatti, la possibilità di bypassare l’assemblea condominiale in ordine alla conferma dell’amministratore sarebbe ammissibile soltanto alla fine del primo anno di incarico, mentre nella seconda ipotesi ciò sarebbe sempre legittimo.

In entrambi i casi, consentire all’amministratore, anche se soltanto alla prima scadenza del mandato, di evitare di porre all’ordine del giorno la questione della propria conferma, priverebbe di fatto i condomini della possibilità di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, poiché evidentemente tale deliberazione non potrebbe essere validamente adottata.

Al contrario, coniugare il rinnovo automatico sine die del mandato dell’amministratore con il dovere di quest’ultimo di porre comunque all’ordine del giorno dell’assemblea annuale ordinaria la questione della sua conferma, permetterebbe di raggiungere l’obiettivo di consentire un rinnovo automatico dell’incarico nei casi in cui non sia stata raggiunta la necessaria maggioranza assembleare, evitando quindi il ricorso allo scomodo espediente