Tra i poteri dell’amministratore vi è non solo la possibilità di ordinare l’esecuzione delle opere di ordinaria amministrazione ma anche di disporre gli interventi necessari alla tutela delle parti comuni, senza necessità di ottenere il preventivo consenso assembleare. Tra questi interventi rientra anche la rimozione delle antenne sul lastrico solare?

Prima di tutto dobbiamo capire quali sono le competenze dell’amministratore ed anche la distinzione tra le diverse situazioni che possono verificarsi. Come vedremo, infatti, c’è differenza tra  lo spostamento temporaneo delle antenne in vista di un intervento manutentivo della superficie su cui insistono, e la rimozione definitiva.

In quest’ultima circostanza, poi, bisogna distinguere l’ipotesi in cui questi impianti siano perfettamente funzionanti da quella in cui, invece, siano guasti o in disuso. Approfondiamo la questione.

Antenne sul lastrico solare: quando sono legali?

Ciascun condomino ha il diritto di installare la propria antenna tv sul lastrico solare. Infatti,  in base all’art. 1102 c.c., ogni proprietario può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la  destinazione d’uso e consenta anche agli altri di farne parimenti utilizzo.

Le modalità dell’installazione sono sancite direttamente dall’art. 1122-bis c.c., il quale prevede che «Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche».

In alcuni casi è possibile installare la propria antenna tv anche sopra un lastrico solare di proprietà esclusiva.

Infatti, secondo la Suprema Corte (sentenza n. 16865 del 7 luglio 2017), il condomino ha il diritto di installare l’antenna televisiva sul lastrico solare esclusivo se dimostra l’impossibilità di installarla su beni di proprietà personale o condominiale.

Anche in questa ipotesi, quindi, il diritto di installare l’antenna televisiva (previsto dalla legge 6 maggio 1940 e dal d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156) trova un limite nel divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve ospitare l’antenna su parte del proprio immobile, ove l’istante abbia la possibilità di collocarla in una parte dell’immobile di proprietà personale o condominiale.

Quali sono i poteri dell’amministratore sulle parti comuni?

L’amministratore può disporre in autonomia degli interventi rientranti nella cosiddetta “ordinaria” o “piccola” manutenzione.

Si tratta solitamente di lavori di scarso rilievo economico, spesso programmati ed effettuati con cadenze regolari, necessari per garantire il normale godimento di beni e servizi comuni, come accade ad esempio per la revisione della caldaia, la cura del verde comune, la pulizia delle scale, le piccole riparazioni.

Al contrario, per la manutenzione straordinaria occorre il previo consenso dell’assemblea. Gli unici interventi di manutenzione straordinaria che l’amministratore può disporre senza autorizzazione sono quelli urgenti, purché ne riferisca alla prima assemblea utile.

L’amministratore ha anche il dovere di proteggere le parti comuni dalle azioni pericolose o dannose dei proprietari o dei terzi: secondo l’art. 1130, comma primo, nn. 2 e 4, c.c., l’amministratore deve rispettivamente «disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini» e «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio».

L’amministratore deve quindi intervenire ogni volta che l’integrità, la funzionalità o l’utilizzabilità di un bene o un servizio comune sia messa a repentaglio.

Ad esempio, l’amministratore dovrà diffidare il condomino che ha indebitamente occupato o danneggiato una parte comune.

L’amministratore può ordinare la rimozione delle antenne sul lastrico?

Non sempre l’amministratore può rimuovere le antenne private che si trovano sul lastrico solare comune. Dipende dalle circostanze.

In linea di massima, la rimozione o lo spostamento delle antenne tv può essere ordinato dall’amministratore per garantire la tutela dell’integrità del lastrico solare o del decoro architettonico dell’edificio.

Infatti, come abbiamo già detto, l’art. 1122-bis c.c. impedisce di installare la propria antenna tv arrecando pregiudizio alla cosa comune ovvero alterando l’estetica dell’edificio.

Inoltre l’amministratore può disporre la momentanea rimozione delle antenne tutte le volte in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione di un intervento deliberato dall’assemblea. Si pensi, ad esempio, al rifacimento della superficie del lastrico.

Infine, l’amministratore potrebbe ordinare la rimozione delle vecchie antenne tv in disuso o non più funzionanti: in un’ipotesi del genere, infatti, se l’impianto è guasto o non più utilizzato, non c’è ragione che lo stesso insista sulla superficie condominiale.

Amministratore: come può procedere alla rimozione delle antenne?

L’amministratore che intende procedere alla rimozione di una delle antenne tv poste sul lastrico comune deve innanzitutto inviare una comunicazione formale al proprietario, chiedendogli di procedere allo spostamento.

Solo in subordine potrà affidare incarico a un tecnico affinché provveda allo spostamento al posto del proprietario, addebitando poi il costo dell’intervento al singolo condomino inadempiente.