Nel panorama delle relazioni economiche tra privati, le donazioni rappresentano un tema tanto diffuso quanto delicato, soprattutto quando si tratta degli effetti fiscali connessi. Che si tratti di un genitore che aiuta un figlio ad acquistare casa, di una somma regalata tra parenti o amici, oppure di un atto notarile vero e proprio, le donazioni — sia dirette che indirette — sono soggette a una disciplina tributaria ben precisa. Con la Circolare 3/E del 16 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito e in parte innovato la modalità di tassazione di queste operazioni, offrendo indicazioni che riguardano tanto i cittadini quanto gli operatori professionali, come avvocati, notai e amministratori condominiali. Vediamo di cosa si tratta, quali imposte si applicano, e quali accorgimenti adottare per evitare spiacevoli sorprese.
Cosa sono le donazioni e quali imposte si applicano
Per “donazione” si intende il trasferimento gratuito di un bene o di una somma di denaro da un soggetto (donante) a un altro (donatario), senza alcuna controprestazione. Le donazioni possono avvenire:
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Direttamente, tramite atto notarile redatto con la presenza di due testimoni (come nel caso del trasferimento di un immobile);
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Indirettamente, cioè attraverso atti che non si configurano formalmente come donazione ma che producono lo stesso effetto di arricchire gratuitamente un altro soggetto (per esempio, un padre che paga l’acquisto di una casa intestata al figlio).
Sul piano fiscale, le donazioni sono soggette all’imposta sulle donazioni, che varia in funzione del grado di parentela tra le parti e dell’entità del valore trasferito. Inoltre, vi possono essere imposte accessorie, come quella ipotecaria e catastale, quando sono coinvolti beni immobili.
Le donazioni di modico valore: nessuna formalità e niente imposte
Va chiarito subito un punto importante: non tutte le donazioni sono soggette a obblighi formali o fiscali. L’ordinamento italiano prevede infatti una particolare categoria, quella delle donazioni di modico valore, che non richiedono atto notarile né registrazione e non scontano imposta.
Secondo l’art. 783 del Codice Civile, una donazione è considerata di modico valore quando, in relazione alle condizioni economiche del donante, non comporta un impoverimento sensibile del suo patrimonio. Si tratta, in genere, di regali, somme di denaro, beni mobili (come un gioiello o un elettrodomestico), concessi in occasioni come compleanni, matrimoni o festività.
Esempio pratico: un nonno regala 2.000 euro al nipote per la laurea. Trattandosi di una cifra compatibile con le sue condizioni economiche e data in un contesto affettivo, si tratta di una donazione di modico valore, che non richiede né atto pubblico né dichiarazione fiscale.
Queste donazioni, dunque, non vanno dichiarate all’Agenzia delle Entrate e possono avvenire in forma orale o informale, anche senza scrittura privata o bonifico tracciabile, benché quest’ultimo resti sempre consigliabile per ragioni di trasparenza.
Le novità della Circolare 3/E del 16 aprile 2025
Con la Circolare 3/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire alcuni aspetti controversi, in particolare relativi alle donazioni indirette. Il documento specifica che:
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Anche le donazioni indirette possono essere soggette all’imposta di donazione se emergono in maniera formale o nel corso di un accertamento fiscale;
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Viene confermata l’esenzione da imposta di donazione per le donazioni indirette che non sono formalizzate per iscritto (per esempio, il semplice pagamento di una spesa da parte di un familiare) e che non superano le soglie di franchigia previste dalla legge;
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Tuttavia, se la donazione indiretta viene esplicitamente menzionata in un atto (per esempio, in un rogito notarile si dichiara che l’acquirente ha ricevuto il denaro a titolo gratuito da un familiare), essa è pienamente soggetta a imposta.
Inoltre, la circolare stabilisce che non si possono eludere le franchigie e le aliquote attraverso meccanismi indiretti, e rafforza il potere dell’Amministrazione finanziaria di accertare tali donazioni anche in sede di controllo patrimoniale.
Le franchigie: soglie di esenzione in base al grado di parentela
L’imposta per le donazioni dirette non si applica automaticamente: essa è dovuta solo per la parte che eccede determinate franchigie, che variano a seconda del rapporto di parentela tra donante e donatario. Le soglie attualmente vigenti sono:
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1.000.000 di euro per ciascun beneficiario in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti);
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100.000 euro per fratelli e sorelle;
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Esenzione fino a 1.500.000 euro se il donatario è una persona con grave disabilità (legge 104/1992);
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Nessuna franchigia o franchigia minima di 1.000 euro per soggetti estranei alla famiglia (amici, conviventi non registrati, ecc.).
Superata la franchigia, le aliquote sono:
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4% per i parenti in linea retta;
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6% per fratelli, sorelle e altri parenti fino al quarto grado;
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8% per soggetti non legati da vincoli di parentela.
Esempio pratico: un padre dona 300.000 euro al figlio per l’acquisto di un immobile. Essendo la donazione inferiore alla franchigia di 1.000.000 euro, non si applica alcuna imposta. Tuttavia, se l’importo fosse di 1.200.000 euro, l’eccedenza di 200.000 sarebbe tassata al 4%.
Le donazioni indirette: come si tassano e quando dichiararle
Le donazioni indirette sono quelle che non risultano da un atto notarile ma si concretizzano con il trasferimento di ricchezza. Le più comuni sono:
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Pagamento del prezzo di un immobile per conto di un familiare;
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Estinzione di un mutuo o finanziamento da parte di terzi;
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Intestazione di un bene a una persona diversa da chi ha sostenuto la spesa.
In generale, queste non devono essere dichiarate né sono automaticamente tassate, a meno che:
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Non siano esplicitamente menzionate in atti pubblici (come un rogito notarile);
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Non emergano durante controlli fiscali;
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Non siano registrate volontariamente, ad esempio per far valere un credito o una liberalità in caso di successione.
Esempio: se una madre paga 100.000 euro per l’auto del figlio, e nessuno registra o dichiara formalmente questa donazione, nessuna imposta è dovuta, sempre che non vi sia accertamento. Se però nel rogito dell’auto si annota che la somma è stata versata dalla madre a titolo di donazione, scatta la tassazione.
Donazione indiretta scoperta in un accertamento: cosa succede?
Nel caso in cui una donazione indiretta venga scoperta durante un controllo fiscale (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate nota un acquisto immobiliare senza apparente disponibilità economica dell’intestatario), l’operazione viene sottoposta a tassazione secondo le regole dell’imposta di donazione, applicando l’aliquota dell’8%, la più elevata, se non è possibile provare un rapporto familiare o se la donazione supera la franchigia prevista.
Questo è uno dei casi in cui la mancanza di formalizzazione può diventare un rischio: un aiuto economico tra familiari, non documentato o non strutturato correttamente, può essere trattato alla stregua di una liberalità verso un soggetto terzo.
Come evitare l’aliquota dell’8%?
Per evitare che una donazione indiretta venga tassata con l’aliquota massima (8%), è importante formalizzare l’operazione in modo corretto e, ove possibile:
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Registrare l’atto di donazione indiretta presso l’Agenzia delle Entrate, beneficiando così della franchigia e delle aliquote agevolate;
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Mantenere la tracciabilità del trasferimento di denaro o beni, con causali chiare nei bonifici e documentazione a supporto;
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Includere dichiarazioni esplicite nei rogiti o negli atti pubblici, qualora si voglia beneficiare delle agevolazioni previste per i trasferimenti tra familiari.
Esempio pratico: se un genitore versa 500.000 euro per l’acquisto della casa del figlio, ma non registra nulla e il fatto emerge durante un controllo, la somma eccedente la franchigia potrebbe essere tassata all’8%. Se invece la donazione viene registrata, si applica la franchigia di 1.000.000 e nessuna imposta è dovuta.
Tuttavia la registrazione volontaria conviene solo se il valore della donazione indiretta supera la franchigia prevista per quel rapporto di parentela. In questo modo si “blocca” l’aliquota più bassa (4 o 6 %).
Conclusioni
Le donazioni — specie quelle indirette — vanno gestite con attenzione, sia per evitare sanzioni, sia per sfruttare le agevolazioni previste dalla normativa. Le donazioni di modico valore, invece, continuano a godere di un regime di semplicità e informalità, che le rende un utile strumento per esprimere affetto e solidarietà senza incorrere in obblighi fiscali. L’introduzione della Circolare 3/E del 2025 rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore chiarezza, ma anche un monito a non sottovalutare la rilevanza fiscale delle liberalità tra privati. Come sempre, in caso di dubbi, è opportuno rivolgersi a un notaio o a un consulente fiscale.