Fin da prima della Riforma del Condominio, la magistratura considerava l’assenza di un conto corrente condominiale quale fondato sospetto di gravi irregolarità nei giudizi per la revoca dell’amministratore di cui all’art. 1129 c.c. Il rischio infatti era quello di commistione tra il patrimonio dell’amministratore ed i fondi condominiali. Così, si è affermato che, pur in assenza di un obbligo normativo in merito all’apertura di un conto corrente, l’amministratore di condominio è tenuto a far versare le quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio (Cass. civ., sez. I, 10/05/2012, n. 7162).
L’obbligo di apertura di un conto corrente
L’obbligo, per l’amministratore, di aprire un conto corrente condominiale dove far confluire tutte le transazioni è stato introdotto nel 2012 con la l. n. 220.
In particolare l’articolo 1129, comma 7, stabilisce che l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini, da terzi, o dal condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Così ciascun condomino ha il diritto di chiedere all’amministratore di visionare ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
L’amministratore infatti, in qualità di comune mandatario di tutti i condomini, è tenuto a rispettare la totale trasparenza nei loro confronti, considerando poi che il diritto dei condomini di ottenere, su loro richiesta, la rendicontazione periodica del conto corrente è previsto dalla legge.
Per queste ragioni, la legge non consente più all’assemblea di dispensare l’amministratore dall’obbligo di aprire il conto corrente condominiale; è nulla la delibera che autorizza l’amministratore a non aprire un conto.
Pagamento delle quote condominiali in contanti
Secondo una recente decisione, le quote da trasferire sul conto corrente condominiale possono essere raccolte in contanti (Trib. Napoli 3 febbraio 2023 n. 1232).
Quindi l’amministratore non può rifiutare il pagamento delle rate condominiali con danaro contanti, poiché altrimenti commetterebbe una irregolarità nell’esercizio del mandato.
Tuttavia l’amministratore potrebbe rifiutare i contanti se con apposita delibera la collettività condominiale avesse previsto la raccolta delle rate mensili mediante “moneta elettronica”.
Limiti al pagamento in contante
Si ricorda che l’art. 1, comma 384 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023), ha alzato da euro 2.000 ad euro 5.000 il limite previsto per le operazioni di trasferimento di denaro contante. Quindi il trasferimento di denaro contante è vietato se avente valore pari o superiore ad euro 5.000. Tale divieto non opera se il trasferimento avviene per il tramite di Istituti di Credito, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (mezzi di pagamento tracciabili).