In alcune situazioni tra i proprietari di negozi facenti parte di un condominio e gli altri condòmini possono nascere dei conflitti. In particolare uno dei problemi che spesso si verifica, è l’abbandono, da parte dei clienti delle attività commerciali, delle auto in doppia fila, con conseguenti disagi per i residenti regolarmente parcheggiati negli spazi comuni o di proprietà esclusiva.

Quali penali per i clienti del negozio posteggiatori abusivi

In base all’articolo 610 del Codice Penale, chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni (la pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall’articolo 339 c.p.).

Tale reato può essere commesso dal cliente del negozio che abbandona l’auto per fare la spesa in qualunque spazio non idoneo ostacolando o impedendo l’uscita dell’autovettura del condomino, rifiutando di uscire dal locale commerciale per risolvere la questione.

In particolare la Cassazione sottolinea che anche colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare o impedire l’accesso non solo nei cortili ma anche ai garage, rifiutandosi di spostarla commette un delitto di violenza privata.

Infatti, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (Cass. pen., sez. V, 19/12/2019, n. 51236).

Lo stesso può essere commesso anche da chi parcheggia troppo vicino a un’altra auto (si veda Cass. pen., sez. V, 30/11/2017, n. 53978: nel caso specie la parte offesa si è trovata costretta a scendere dal proprio mezzo per affrontare il ricorrente in una discussione allo scopo di ottenere lo spostamento del mezzo).

Diversa la situazione se il posteggiatore abusivo rende difficoltoso ma non impossibile l’accesso sempre parcheggiando illecitamente l’auto: in questo caso non ricorre il reato di violenza privata (Cass. pen., sez. V, 17/01/2018, n. 1912).

Regolamento di condominio e parcheggio dei clienti del negozio: un caso concreto

A meno che il regolamento non lo vieti, i clienti di un’attività commerciale facente parte condominio, possono parcheggiare negli spazi adibiti a parcheggio all’interno del cortile comune.

E’ possibile però che la clausola del regolamento venga interpretata in modo errato dal titolare di un negozio.

Una simile vicenda è stata esaminata dal Tribunale di Ravenna ed ha portato alla sentenza n. 310 del 20 aprile 2021. Il caso riguardava il conflitto tra un condominio (con sette parcheggi di proprietà esclusiva e sette posti auto in un’area comune) e il titolare di un’attività commerciale secondo cui una norma del regolamento attribuiva ai suoi clienti il diritto esclusivo di parcheggio nell’area comune durante l’orario di apertura dell’attività commerciale.

La norma in questione del regolamento condominiale prevedeva la sosta dei clienti dei negozi esclusivamente all’interno degli appositi parcheggi (n. 7 posti macchina delimitati da righe bianche situati nel piazzale comune sul lato opposto al negozio) durante le ore di apertura degli stessi. I condomini ritenevano che la clausola fosse interpretata in modo errato.

Il titolare del negozio allora si rivolgeva al Tribunale affinché venisse accertata la sussistenza di un vincolo d’uso in capo a n. 7 posti auto destinati ai clienti come previsto dal regolamento negli orari di apertura delle attività stesse e fosse quindi regolata la modalità d’uso dei predetti 7 posti auto, negando il parcheggio alle vetture appartenenti ai condomini, ai loro familiari od ospiti durante l’orario di apertura del negozio, con condanna del condominio a predisporre idonea segnaletica atta a segnalare i divieti e le riserve di parcheggio predette.

Regolamento di condominio e parcheggio dei clienti del negozio: la decisione

Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Secondo lo stesso giudice l’art. 2 non prevede l’uso esclusivo da parte dei clienti dei negozi dei posti auto comuni durante le ore di apertura dei negozi stessi ma bensì autorizza i clienti durante gli orari di apertura dei negozi ad accedere in area privata ed a sostare esclusivamente nei posti macchina ad uso comune (ovvero ad uso di condomini, loro parenti od ospiti ovvero clienti dei negozi).

In altre parole – ad avviso del Tribunale – l’avverbio “esclusivamente” non si riferisce ai clienti per affermare che solo i clienti dei negozi avrebbero diritto d’uso dei parcheggi comuni durante le ore di apertura delle attività commerciali ma si riferisce ai posti auto per affermare che i clienti possono sostare solo nei parcheggi comuni e non in quelli in proprietà esclusiva e solo durante le ore di apertura delle attività commerciali.

Sull’area comune scoperta non esisteva, quindi, alcun diritto di uso esclusivo da parte del negozio sui sette parcheggi ivi presenti ma solo la possibilità anche per i clienti degli stessi di transitare e sostare durante le ore di attività commerciale.

Il negoziante è stato fuorviato da quanto scritto nel rogito; il venditore del locale infatti gli aveva promesso un diritto esclusivo sui sette parcheggi nell’area comune che non poteva trasferire in quanto in palese contrasto con gli altri atti di compravendita e con lo stesso regolamento condominiale richiamato.