Quando si abita in un condominio un motivo classico di litigio tra vicini è il portone condominiale, in particolare se rimane sempre aperto.
Oltre ad un naturale fastidio, questa mancanza comporta anche pericoli e a volte anche danni, dato che favorisce l’ingresso di malintenzionati nel palazzo.
Purtroppo non c’è una chiara normativa giuridica che impone e sanziona la sua mancata chiusura, vediamo insieme cosa recita il primo comma dell’art. 1102: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.”
Quindi qual è il corretto utilizzo del portone condominiale?
L’uso del portone è chiaro ed evidente, cioè permettere il transito delle persone per entrare ed uscire dall’edificio, e può rimanere aperto per brevi periodi per facilitare le operazioni di carico e scarico di merci e beni dei condomini, le operazioni di traslochi o lavori di manutenzione o per consentire una più facile e rapida pulizia del palazzo.
In tutti gli altri casi e, in particolare di notte, il portone condominiale deve essere chiuso. In caso contrario deve essere considerato un fatto non conforme alla destinazione d’uso di quel bene.
Se abbiamo le prove che uno dei condomini viola la basilare norma che impone la chiusura del portone una volta usciti o entrati nell’edificio si potrà intimargli maggiore attenzione con preavviso e, in caso contrario, si potrebbero perseguire le vie legali.
Ma è anche vero che un procedimento giudiziario per un portone lasciato aperto è alquanto sconsigliato per i tempi, i costi e le problematiche relative.
Danni al portone condominiale, chi paga?
Altra problematica che può accadere è la rottura di un vetro o della molla del portone condominiale. In questo caso chi paga? Spesso si utilizza l’assemblea per accusare chi ha cagionato il danno e richiedergli il costo della riparazione.
La Cassazione però ha avuto modo di affermare che “l’assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio, né a tale titolo imputargli alcuna spesa. Fino a quando l’obbligo risarcitorio del singolo non risulti accertato (il che si verifica, appunto, per effetto del riconoscimento dell’interessato o a seguito della pronunzia del giudice) l’assemblea non può disattendere l’ordinario criterio di ripartizione né disapplicare la tabella millesimale.” (Cass. 22 luglio 1999 n. 7890)
Insomma se il condomino non si assume la responsabilità dell’accaduto e l’onere del costo della riparazione solo un giudice può obbligarlo. Di certo l’Assemblea non può decidere in tal senso.
Se vuoi ricevere un preventivo per cambiare amministratore condominiale scrivici, il nostro studio è attivo dal 1997 nelle province di Forlì – Cesena e Ravenna (Faenza e Lugo) e amministra i condomini con passione, trasparenza ed efficienza.