Secondo l’articolo 833 c.c. il proprietario non può fare atti allo scopo di nuocere o recare molestia ad altri.
L’atto emulativo, previsto dall’art. 833 c.c., è un atto di esercizio del diritto privo di utilità per chi lo compie e con lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri.
In particolare, perché si possa parlare di “atti emulativi”, la norma richiede il concorso di due elementi fondamentali: uno di tipo oggettivo, che consiste nella mancanza di utilità per chi compie l’attività, e uno di tipo soggettivo, che è rappresentato dalla volontà di nuocere o arrecare molestie ad altri (Cass. civ., Sez. II, 27/06/2005, n. 13732).
La norma ha lo scopo di impedire che le facoltà esercitate dal titolare dall’ordinamento si traducano in atti privi di alcun interesse per il proprietario ma che, per le modalità con cui vengono svolti, abbiano l’effetto di recare pregiudizio ad altri.
Ecco perché costituisce atto emulativo il comportamento del condomino che erige un muro di confine tra la parte di lastrico solare di sua proprietà esclusiva e la restante parte degli altri condomini, al sol fine di far perdere a questi la vista panoramica.
Non costituisce invece atto emulativo, vietato ai sensi dell’art. 833 c.c., la sostituzione di una siepe con un muro in cemento, volto a precludere ai vicini la vista sul proprio fondo, in quanto, la funzione del manufatto è identica a quella della siepe e tale sostituzione non può dirsi manifestamente priva di utilità.
E se un condomino decide di installare pannelli in lamiera per delimitare il confine tra il mio giardino e quello del condomino vicino si può parlare di atto emulativo?
La risposta è contenuta nella motivazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17680 del 30 novembre 2022.
Atto emulativo e installazione da parte del condomino di pannelli in lamiera per demarcazione del confine del giardino: la vicenda
Due condomini, per separare il proprio giardino da quello del vicino, innalzavano una struttura divisoria con pannelli riflettenti in aderenza alla rete metallica di recinzione.
I vicini richiedevano al Tribunale la rimozione della struttura, ritenendo che togliesse luce ed aria al loro immobile e fosse stata realizzata senza autorizzazione alcuna da parte del Condominio.
In particolare giudicavano l’opera, realizzata sul confine dai convenuti, un tipico atto emulativo ai sensi dell’art. 833 c.c., essendo evidente come il materiale utilizzato (lamiera bianca grecata) fosse inutile e inadatto ad una recinzione e, dunque, avesse il solo scopo di arrecare danno alla proprietà dell’attrice.
Inoltre lamentavano la violazione di una norma del regolamento di condominio che vietava la realizzazione su aree private o condominiali di “costruzioni accessorie di qualsiasi tipo o materiale”.
L’assemblea non si era voluta pronunciare sulla questione; di conseguenza veniva citato in giudizio anche il condominio, considerato corresponsabile per non essersi adoperato a far rispettare il divieto previsto nel regolamento condominiale.
La decisione
Il giudice ha sottolineato che, ad avviso del CTU, la parete divisoria in pannelli, installata lungo il confine del giardino, ha comportato una limitazione di aria e luce al giardino di proprietà dei vicini.
Quest’ultimi, però, hanno agito sostenendo che la realizzazione del manufatto posto sul confine costituiva un tipico atto emulativo come previsto dall’articolo 833 c.c.; di conseguenza avrebbero dovuto provare la mancanza di utilità dei pannelli, nonché l’animus nocendi, ovvero l’intenzione di nuocere o arrecare molestia ad altri.
I vicini, però, non hanno provato l’esistenza dei presupposti richiesti dal citato articolo 833 c.c.
Il Tribunale ha quindi escluso l’intento emulativo e, conseguentemente, la domanda di demolizione del manufatto per violazione dell’art. 833 c.c. è stata rigettata. In ogni caso la clausola del regolamento menzionata dagli attori non è risultata opponibile ai convenuti.
Infine il Tribunale ha evidenziato che non vi è legittimazione passiva del condominio in ordine alla pretesa del singolo rivolta ad accertare le violazioni regolamentari perpetrate da altri partecipanti e ad ottenere una conseguente condanna risarcitoria del condominio stesso.