Chi vive in affitto deve sostenere diverse spese, tra cui il canone mensile di locazione, bollette, ecc… Non è difficile che per l’affittuario possa sorgere l’esigenza di cercare una nuova fonte di reddito, come il subaffitto. Ma subaffittare casa è legale?  Cosa dice la legge in merito al subaffitto ad un altro soggetto di tutto o parte dell’appartamento? Un accordo simile potrebbe tornare utile sia all’affittuario che al proprietario (avrebbe più possibilità di ricevere il canone che gli spetta). In questo articolo verificheremo se il subaffitto ad uso abitativo di un appartamento sia legale.

L’affittuario può subaffittare?

Per la legge, sul subaffitto vale una norma di carattere generale: è consentito solo se concordato tra proprietario ed affittuario .

Quindi attraverso quanto riportato sul contratto di locazione si può comprendere se l’affittuario possa o meno legalmente subaffittare tutto o parte dell’immobile.

Se nel contratto di locazione non c’è traccia di divieto di subaffitto (o sublocazione), allora l’affittuario sarà libero di stipulare con un soggetto terzo un contratto di subaffitto.

Se, invece, nel contratto di locazione è stata inserita una clausola che vieta espressamente la sublocazione (totale o parziale) dell’appartamento, allora l’affittuario non potrà subaffittare la casa.

Se l’affittuario, nonostante il divieto apposto sul contratto, decidesse di subaffittare l’immobile (o una sua parte), il proprietario potrà agire in giudizio per la risoluzione del contratto di locazione.

Solitamente, nel contratto di locazione, la clausola di divieto di subaffitto stabilisce espressamente che vi sarà risoluzione del contratto se il divieto sarà trasgredito dall’affittuario.

Il proprietario potrà cioè ottenere la fine anticipata del contratto di locazione tramite il giudice, che ordinerà all’affittuario di lasciare la casa.

Quali rapporti tra affitto e subaffitto?

Quando è consentito il subaffitto, come sono disciplinati i rapporti tra il locatore (cioè chi ha affittato la propria casa all’inquilino) ed il subaffittuario?

Secondo la legge il locatore può sempre rivolgersi direttamente al subaffittuario per pretendere il pagamento del canone del subaffitto (se il subaffittuario non l’ha già versato all’affittuario) e per l’adempimento di ogni altro obbligo relativo al contratto di subaffitto, comprese le riparazioni all’immobile che siano necessarie in conseguenza ad un uso non corretto dello stesso.

Infine, come anticipato sopra, se il contratto di locazione è dichiarato nullo dal giudice, anche il contratto di sublocazione (o subaffitto che dir si voglia) sarà nullo.

Infatti l’esistenza del contratto di subaffitto dipende da quella del contratto di locazione.

Ad esempio se il contratto di locazione non viene stipulato in forma scritta, ma solo verbalmente, esso è nullo. In un caso del genere sarà nullo anche l’eventuale contratto di subaffitto.