Le telecamere di sicurezza non dovrebbero mai violare la privacy dei vicini. Tuttavia, l’installazione di un impianto di videosorveglianza su un pianerottolo condominiale molto stretto, è possibile, anche se di fatto riprende l’area antistante la porta del vicino e l’ingresso dell’ascensore.
In questo caso specifico, infatti, occorre valutare quale interesse è più importante tutelare. Si vanno infatti a contrapporre da un lato il diritto alla sicurezza e all’incolumità, dall’altro il diritto alla riservatezza. Resta il fatto che ogni caso andrà esaminato singolarmente, in base alle sue caratteristiche concrete.
A queste conclusioni è pervenuto il Tribunale di Prato con la sentenza n. 440, pubblicata il 29 giugno 2023.
Si alla videosorveglianza del pianerottolo, anche se viene ripresa la porta del vicino. Fatto e decisione
Il fatto che andiamo ad analizzare riguarda il caso di due vicini che abitavano sullo stesso pianerottolo. Uno di loro aveva avviato una controversia giudiziaria, chiedendo l’accertamento dell’illegittima installazione dell’impianto di videosorveglianza operata dall’altro, con conseguente ordine di rimozione e risarcimento dei danni.
In particolare, lamentava il fatto che la telecamera installata sopra la porta del vicino inquadrava l’intero pianerottolo, compresa la zona antistante la propria abitazione, il vano scale e l’ascensore. Questa condizione, potenzialmente, permetteva al vicino di controllare tutti i movimenti in entrata e in uscita che avvenivano nelle parti comuni e all’entrata del proprio appartamento con conseguente lesione del suo diritto alla riservatezza.
L’accusato, dal canto suo, si opponeva giustificando la presenza della telecamera installata per tutelare la propria incolumità e sicurezza, anche a seguito di alcuni comportamenti molesti operati dal vicino ai suoi danni.
Riferiva inoltre di avere già ricevuto una denuncia ex art. 615 c.p., ma che il procedimento era stato archiviato dal P.M., perché era risultato che le riprese non erano finalizzate a procurarsi informazioni private altrui.
Infine evidenziava come le dimensioni del pianerottolo rendessero inapplicabile la normativa a tutela della privacy in quanto rendevano inevitabile la ripresa anche l’area antistante alla propria abitazione.
Anche secondo il Tribunale dalle fotografie e dai video allegati in atti non si evinceva alcuna violazione di legge. L’installazione della telecamera era infatti stata comunicata a tutti i condomini, era stato affisso il cartello con l’informativa e la telecamera non risultava rivolta appositamente verso l’abitazione del vicino.
Inoltre si comprendeva che la presenza di un pianerottolo di dimensioni così piccole e con le porte delle abitazioni dei litiganti poste l’una accanto all’altra, rendeva inevitabile un diverso orientamento della telecamera.
Il Giudice ha quindi ricordato che una telecamera installata sul pianerottolo non implica automaticamente la violazione del diritto riservatezza, dovendo, una volta osservate tutte le precauzioni del caso (comunicazione, cartello di avviso ampiamente visibile), valutare caso per caso quale interesse è necessario tutelare maggiormente.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che il diritto alla sicurezza e all’ incolumità fosse prevalente rispetto al diritto alla riservatezza di parte attrice, della quale comunque non veniva ripresa la vita privata.
Considerazioni conclusive
La decisione del Tribunale di Prato risulta conforme a quanto osservato più volte dal Garante privacy con riferimento all’installazione degli impianti di videosorveglianza privati a fini della tutela della sicurezza personale e della propria abitazione.
In questi casi, come visto, non si applica la norma sul trattamento dei dati personali, salvo che gli stessi siano comunicati o diffusi a terzi.
Quindi nel caso di strumenti di videosorveglianza che riprendono l’entrata in luoghi privati (videocitofoni, o altre apparecchiature che rilevano o registrano immagini o suoni), come nei pressi di immobili privati e all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box), non trova applicazione la suddetta disciplina. Tuttavia, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, bisogna fare attenzione che l’angolo visuale delle riprese sia limitato – conformazione dei luoghi permettendo – ai soli spazi di pertinenza esclusiva del proprietario, escludendo ogni forma di ripresa delle aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, box) o antistanti l’abitazione di altri condomini.
Le immagini in tal modo acquisite devono rimanere di uso privato e non vanno mai comunicate ne diffuse a terzi.
Nel caso in cui le immagini possano essere utili a perseguire gli autori di un illecito le stesse potranno comunque essere comunicate alle Forze dell’Ordine o utilizzate in sede giudiziaria.