La vita condominiale può portare a situazioni complesse e spesso scaturisce la necessità di inviare lettere di diffida all’amministratore o ad altri condomini. Alcuni potrebbero essere tentati di pubblicare queste lettere nella bacheca condominiale come atto di trasparenza o per sensibilizzare gli altri condomini. Ma è davvero legale farlo? In questo articolo, esamineremo le implicazioni legali e di privacy legate alla pubblicazione di lettere di diffida nella bacheca condominiale.
Condominio: cosa si può pubblicare in bacheca?
La bacheca condominiale è il posto in cui vengono affissi gli avvisi di maggiore interesse per i condòmini.
Non a caso questa è collocata in un posto accessibile a tutti o, comunque, facilmente raggiungibile, come ad esempio l’androne.
Comunemente la bacheca viene utilizzata per l’affissione degli avvisi che l’amministratore rivolge ai condòmini, come ad esempio: il guasto della caldaia o dell’ascensore; la sospensione del servizio idrico; i giorni in cui si effettueranno lavori di manutenzione nell’edificio.
Inoltre sulla bacheca si possono trovare i recapiti dell’amministratore o delle ditte addette alla manutenzione.
Ancora, la bacheca potrebbe servire come promemoria per ricordare ai condòmini i giorni in cui si terrà l’assemblea.
In tal caso è bene sottolineare che l’affissione in bacheca non può sostituire la regolare notifica dell’avviso di convocazione coi mezzi previsti dalla legge (pec, raccomandata, fax o consegna a mano).
Infine, la bacheca potrebbe rendere pubblici alcuni articoli del regolamento condominiale che l’amministratore ritiene opportuno ricordare ai condòmini.
La bacheca condominiale è obbligatoria?
La bacheca condominiale non è obbligatoria ma l’amministratore può decidere in autonomia di collocarne una, senza necessità di voto dell’assemblea.
Infatti in base all’art. 1129 c.c., l’amministratore ha il dovere di pubblicare sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, le proprie generalità, il domicilio e i recapiti, anche telefonici.
Chi può affiggere gli avvisi in bacheca?
Di solito è l’amministratore a pubblicare gli avvisi in bacheca.
Tuttavia, anche i condòmini possano utilizzarla, dal momento che la stessa, essendo un bene comune, appartiene ed è nella disponibilità di tutti.
Bisogna però ricordare che, talvolta, le regole specifiche relative alla pubblicazione di documenti nella bacheca condominiale potrebbero essere stabilite nel regolamento condominiale.
Pertanto, salva diversa previsione regolamentare, anche i condòmini potranno affiggere i loro avvisi, purché siano di interesse comune.
Diffida all’amministratore: si può pubblicare in bacheca?
Come ricordato, nella bacheca possono essere affissi gli avvisi e le altre notizie di rilievo condominiale, purché possano essere d’utilità per i proprietari.
A questa regola generale c’è un limite, costituito dalla privacy. Infatti la bacheca, essendo esposta al pubblico, non può contenere informazioni che violino la riservatezza e la reputazione altrui.
Allora è legittimo pubblicare in bacheca la diffida inviata all’amministratore?
Le lettere di diffida sono uno strumento legale utilizzato per risolvere dispute o affrontare questioni relative alla gestione del condominio. Tuttavia, spesso contengono dati personali e sensibili, tra cui i nomi dei mittenti. Soprattutto poi la loro pubblicazione renderebbe note a una platea indeterminata di soggetti le generalità dell’amministratore ed, eventualmente, le sue inadempienze, arrecando danno alla sua reputazione.
Possiamo quindi concludere affermando che non è possibile affiggere in bacheca la diffida inviata all’amministratore.