All’interno dei contratti d’appalto sono presenti delle clausole, tra cui gli obblighi inerenti alla sicurezza nei cantieri.
Chiedere aiuto a consulenti esperti in materia tecnica e giuridica facilita la lettura di tali contratti e soprattutto evita il rischio di incorrere in gravi problemi, fraintendendo il significato delle parole.
La responsabilità del committente
Non a tutti è chiaro il fatto che anche i committenti sono “responsabili” di ciò che avviene in cantiere, insieme ad appaltatore e professionisti.
Ciò è stato confermato dalla Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n. 16609/2021, ha dichiarato che il committente è responsabile per il danno cagionato a terzi nell’esecuzione di un contratto d’appalto, in qualità di custode dell’immobile consegnato all’appaltatore per l’esecuzione dell’opera.
Si legge nell’ordinanza che “la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la ‘consegna’ dell’immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente ‘trasferimento’ del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe coll’integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte”.
Le responsabilità del committente in materia di sicurezza nei cantieri
Il D. Lgsl. 81/08 attribuisce specifiche responsabilità, anche di natura penale, alla figura del committente, che è tenuto, tra le varie cose, a:
- designare il coordinatore per la sicurezza
- accertare i requisiti del coordinatore per la sicurezza
- trasmettere il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) a tutte le imprese
- comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la sicurezza, in modo che venga anche riportato sul cartello di cantiere
- vigilare sull’operato del coordinatore per la sicurezza
- verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi
- trasmettere alla ASL copia della notifica preliminare e copia del documento che attesta il regolare versamento dei contributi assicurativi (D.U.R.C.);
- attestare di avere svolto la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
Come si può comprendere, trattandosi di compiti di natura tecnica, può essere più semplice ed efficace rivolgersi ad un professionista. La normativa stessa, concede al committente la possibilità di avvalersi di altre figure, tra le quali quella del Responsabile dei lavori, che è in grado di risolvere gli adempimenti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere.
La figura del “Responsabile dei lavori”
La nomina del responsabile dei lavori spetta al committente ma, come abbiamo detto, non è obbligatoria. Lo si deduce dalla definizione che dà l’art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgsl. 81/08 che lo definisce “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
Dal momento in cui viene incaricato il responsabile dei lavori, come stabilito dall’art. 93, comma 1, del D.Lgsl. 81/08: “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
La quantità di responsabilità che gravano sul responsabile dei lavori quindi dipende da quanto indicato della nomina che allo stesso viene conferita dal committente.
Il “Responsabile dei lavori” risponde solo in materia di sicurezza
Se nel contratto di appalto l’impresa si impegna a nominare un “Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgsl. 81/08” il committente, previa verifica che ciò avvenga realmente, potrà stare tranquillo per quanto riguarda la sicurezza nel cantiere, poiché gran parte degli adempimenti e delle responsabilità ricadranno su quest’ultimo.
Il “Responsabile dei lavori” però, se nominato ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgsl. 81/08, non è “responsabile” del cantiere in termini generali, come si potrebbe credere.
Se nominato al di fuori dei dettami dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgsl. 81/08, senza altre specificazioni, è invece una figura sconosciuta all’ordinamento giuridico italiano.
Il committente può anche avvalersi di una figura “responsabile” del controllo di alcuni aspetti specifici inerenti al cantiere, ad esempio di un consulente-coordinatore di sua fiducia, mediante un apposito contratto di incarico professionale, nel quale dovranno essere precisati i compiti e le responsabilità.