Le tasse non si applicano solo sul reddito da lavoro ma su qualsiasi altra forma di ricchezza, indipendentemente dalla fonte di provenienza, come accade, ad esempio, anche in caso di eredità o di utili conseguenti a investimenti.

Così anche su un bene ricevuto in regalo, come ad esempio una casa o una cospicua somma di denaro, bisogna pagare le imposte sulla donazione. Queste fortunatamente (al pari di quelle sulle successioni) hanno aliquote basse e scattano solo al superamento di determinate aliquote.

Inoltre, non sempre, chi riceve una donazione deve pagare le tasse: sono previste infatti una serie di esenzioni. In questo articolo andremo ad approfondire questo tema.

Su quali donazioni si pagano le tasse?

Le imposte si devono pagare tanto sulle donazioni di immobili quanto su quelle di denaro. Alcune eccezioni riguardano le franchigie, come vedremo a breve. Se, per le donazioni di immobili le imposte sono sempre dovute, su quelle di denaro invece ci sono delle eccezioni: non si pagano ad esempio le imposte sulle donazioni di modico valore e su quelle fatte tramite bonifico e indirizzate all’acquisto di uno specifico bene (donazione indiretta).

Chi riceve una donazione dal padre o dalla madre deve pagare le tasse?

La donazione dal padre e dalla madre, così come quelle dai nonni, non scontano imposte se hanno un valore inferiore a un milione di euro (un milione e mezzo se il beneficiario è un portatore di handicap). Sulla parte eccedente tale importo (la cosiddetta «franchigia») si paga un’imposta pari al 4% di tale valore. Ad esempio, su una donazione di tre case del valore complessivo di 2 milioni di euro si paga una imposta del 4% su 1 milione.

Chi riceve una donazione dal marito o dalla moglie deve pagare le tasse?

In questo caso valgono le stesse regole viste per le donazioni tra ascendenti e discendenti: l’aliquota è del 4% e scatta al superamento della franchigia di un 1 milione di euro.

Chi riceve una donazione da un fratello o una sorella deve pagare le tasse?

Sulle donazioni tra fratelli e sorelle la franchigia è di 100mila euro e l’aliquota è del 6%. Pertanto, chi riceve la donazione deve pagare l’imposta sulle donazioni solo sul valore del bene che eccede 100mila euro.

Anche qui, quando il beneficiario è un portatore di handicap la franchigia è pari a 1,5 milioni di euro.

Chi riceve una donazione da parenti deve pagare le tasse?

Chi riceve una donazione da un parente, che non sia chiaramente un genitore, un nonno, un nipote, un fratello o una sorella (per i quali valgono i limiti che abbiamo appena detto), deve pagare l’imposta pari al 6% sul totale del valore. Anche in questo caso, se il beneficiario è un portatore di handicap si applica una franchigia di 1,5 milioni di euro.

Chi riceve una donazione da un amico deve pagare le tasse?

Per le donazioni ricevute da soggetti che non sono legati a vincoli di parentela, per come sopra indicati, le imposte sono sempre pari all’8%. Anche in questo caso, se il beneficiario è un portatore di handicap si applica una franchigia di 1,5 milioni di euro.

Le donazioni vanno dichiarate?

Logica conseguenza del fatto che su alcune donazioni si pagano le tasse è che bisogna anche “dichiararle”, vanno cioè riportate nella dichiarazione dei redditi. Il fatto di non dichiararle in quanto esenti impone al donatario di dover dimostrare, in caso di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la provenienza da donazione della somma di denaro in questione. Il controllo viene fatto quando l’importo viene bonificato o versato in contanti sul conto: non rischia nulla invece chi mantiene i contanti a casa.

Proprio per tale ragione, sarà bene che l’atto di donazione, per somme di rilevante valore, venga fatto dinanzi a un notaio.

Per le donazioni ci vuole il notaio?

La presenza del notaio non è solo opportuna da un punto di vista fiscale: diventa obbligatoria per le donazioni di immobili e di «non modico valore», pena la nullità dell’atto di donazione. Con la conseguenza che la donazione potrebbe altrimenti essere revocata dallo stesso donante o da chiunque altro, senza limiti di tempo (anche quindi dopo molti anni dalla morte del donante).

Si considerano «di non modico valore» le donazioni il cui importo è elevato in relazione alle condizioni economiche del donante e del donatario.

Sulle donazioni via Internet si pagano le tasse?

Secondo la circolare n. 3/2012 dell’Agenzia delle Entrate, le donazioni di piccole somme, come quelle che avvengono tramite Internet, nell’ordine di poche decine di euro l’una, non scontano imposizione fiscale. Non conta se, all’esito di una raccolta di donazioni, il beneficiario abbia fatto svariate decine di migliaia di euro: ciò che rileva è la singola donazione che, se di modico valore, non è soggetta a imposta.

Sulla donazione di una casa chi paga le tasse?

Sulle donazioni di una casa, le imposte sono a carico dell’acquirente. Questi deve pagare l’imposta sulle donazioni (entro i limiti appena visti) e l’imposta di registro. L’imposta di registro è pari al 9% o, per chi acquista la «prima casa», del 2%.

Sulle donazioni indirette si pagano le tasse?

Esiste poi una particolare forma di donazione: la cosiddetta donazione indiretta. Si verifica in due casi:

  • quando una persona regala ad un’altra una somma di denaro affinché questa possa acquistare un determinato bene (si pensi al padre che fa un bonifico in favore del figlio di 300mila euro affinché questi possa comprare casa);
  • quando una persona paga il venditore affinché questi trasferisca la proprietà del bene in capo a un terzo soggetto, il donatario (si pensi al padre che paga la ditta di costruzioni affinché intesti un appartamento al proprio figlio.
  • Si è a lungo discusso se, sulla donazione indiretta, si pagano tasse. L’ultimo orientamento della Cassazione [1]precisa che anche sulle donazioni indirette si devono pagare le tasse.
  • Tuttavia, le donazioni indirette non sono tassate se collegate ad atti di donazione aventi a oggetto immobiliaziende per i quali siano dovute l’Iva o l’imposta di registro.
  • Inoltre, le donazioni indirette non risultanti da atti soggetti a registrazione sono tassabili solo se siano volontariamente registrate oppure se si tratti di donazioni “confessate” dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento di tributi e abbiano un valore superiore a 180.760 euro (350 milioni di lire).
  • Con questa pronuncia, per la prima volta, la giurisprudenza si occupa in modo sistematico della tassazione delle donazioni indirette, vale a dire tutti quegli atti, diversi dalla donazione “formale” (quella stipulata con atto notarile), che provocano lo stesso effetto di una donazione formale e, cioè, la diminuzione del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario.
  • La pronuncia in commento inverte la precedente giurisprudenza sul punto del 2016 a firma della stessa Cassazione offrendo un’interpretazione del tutto nuova.

Quanto al “collegamento” (tra la donazione indiretta e l’atto soggetto a Iva o a registro) che rende non tassabile la donazione indiretta, la Cassazione afferma che esso non deve necessariamente derivare da una dichiarazione resa dal contribuente nell’atto collegato alla donazione indiretta e inerente all’effettuazione della donazione stessa.

Il collegamento in questione può dunque essere desunto «anche sulla base di elementi oggettivi, quali, ad esempio, un bonifico bancario effettuato all’acquirente da un suo familiare in prossimità del rogito notarile oppure l’utilizzo di assegni riferibili a conti correnti familiari dell’acquirente».

In sintesi, la donazione indiretta non risultante da un atto soggetto a registrazione non è tassabile in sé e per sé, ma lo è solo in due casi:

  • se il contribuente lo vuole (mediante registrazione volontaria);
  • oppure se il contribuente ammette la donazione nell’ambito di una procedura di accertamento fiscale.