Il Regolamento edilizio definisce la veranda «un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili». Il problema è capire se quel «locale o spazio coperto» deve essere considerato come un aumento della volumetria della casa. Infatti, in tal caso per costruirla occorrerebbe chiedere dei permessi. Allora quando una veranda non fa cubatura?
In genere, la realizzazione di una veranda costituisce una modifica della sagoma di un edificio e non rientra tra gli interventi di edilizia libera. Questo perché per essere rimossa, la veranda richiede un intervento di demolizione ed è dunque considerata una struttura fissa. Inoltre, rende necessario l’aggiornamento catastale e, in condominio, delle tabelle millesimali. Ma esistono dei casi in cui una veranda non fa cubatura? Vediamo.
Cosa si intende per veranda?
Perché si tratti di veranda, ci deve essere uno spazio che ne delimita un altro già esistente (il classico «balcone chiuso») o che viene realizzato a sé.
Inoltre ci deve essere una chiusura con superfici non murarie. Nello specifico deve essere fatta con una di queste superfici:
- trasparenti (vetro, plexiglass, ecc.);
- infissi scorrevoli o fissi (in quest’ultimo caso, almeno uno deve essere apribile);
- impermeabili
Ci vuole il permesso di costruire per la veranda?
Per costruire una veranda in casa, prima di tutto, bisogna controllare se esiste una volumetria residua dell’immobile o se può aggiungere altra cubatura abitativa senza superare il limite imposto dal Piano regolatore della zona in cui sorge l’edificio. Non solo: occorrerà considerare anche se la veranda avrà le condizioni igienico-sanitarie e di aereazione richieste per qualsiasi altro spazio abitativo.
In ogni caso, la realizzazione della veranda modifica un prospetto esistente e crea un locale in più. Ciò comporta anche una variazione planivolumetrica e architettonica e, di conseguenza, si rende obbligatorio il permesso di costruire.
Un intervento simile, in base al Testo unico dell’edilizia, richiede un’autorizzazione, in quanto rientra in quelli «di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela».
In alcuni Comuni, però, anziché il permesso di costruire, basta la presentazione della Scia, cioè della Segnalazione certificata di inizio attività. In ogni caso, al termine dei lavori sarà obbligatorio comunicare la modifica all’Agenzia delle Entrate.
Quando si considera abusiva una veranda?
Una veranda realizzata senza il permesso di costruire viene considerata abusiva e dovrà essere rimossa o, se ciò non è possibile, comporterà il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile prodotto dalla modifica effettuata.
Va precisato che la rimozione della veranda non estingue l’abuso, pertanto si rischia anche:
- l’ammenda fino a 10.329 euro per non aver rispettato la legge;
- l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro per avere fatto dei lavori in totale difformità in o assenza del permesso, oppure per non aver fermato le opere nonostante l’ordine di sospenderle.
Esistono delle verande che non fanno cubatura?
Perché non faccia cubatura, la struttura della veranda non deve essere ancorata al suolo e, quindi, deve essere rimovibile. In questo modo non servirà chiedere l’autorizzazione.
Un esempio è quello della veranda in giardino con delle tende ombreggianti, oppure con un pergolato di metallo o in legno, con una tettoia, ecc.
Lo stesso vale per il balcone su cui si mettono dei binari per far scorrere una tenda da sole: non crea un locale chiuso e può richiedere il solo permesso dell’assemblea del condominio, se così prevede il regolamento, per l’eventuale alterazione dell’aspetto dell’edificio.
Un ultimo caso di veranda che non necessita di permessi al Comune è la parziale chiusura di un balcone ovvero la copertura di una parte soltanto. In questo modo, il balcone non perde le sue caratteristiche essenziali né la destinazione d’uso.