I graticci di legno per le piante rampicanti collocati sui balconi violano il decoro architettonico?

Alcuni condomini potrebbero scegliere di creare maggiore privacy sul balcone tramite l’utilizzo di piante rampicanti, che in alcuni casi possono essere utili anche per proteggere dal sole.

Tali piante necessitano di crescere su di una struttura verticale di sostegno, che viene fissata sul balcone e che può essere fatta in diversi materiali.

La scelta del materiale, che di solito è legno o metallo, dipende anche dalla tipologia del rampicante. Infatti piante più pesanti richiedono un supporto più robusto (metallo o legno).

Grate di legno per rampicanti collocate sui balconi e decoro architettonico

In base ad una decisione della Cassazione, il posizionamento di graticci in legno o plastica di sostegno per piante rampicanti non è vietata finchè detti manufatti non portino ad una trasformazione durevole dell’area coperta (Cass. civ., sez. III, 03/11/1981, n. 9777).
Di recente questa decisione è stata ribadita.

In particolare è stato precisato che le grate di legno per piante rampicanti collocate sui balconi, non devono essere rimosse perché non violano il decoro architettonico, così come i pannelli ornamentali non costituiscono innovazione vietata.

Analizziamo il caso di un condominio che chiamava in giudizio due condomini per chiedere la rimozione della struttura in legno da loro installata sul balcone del proprio appartamento, in quanto secondo il condominio ciò comprometteva il decoro architettonico dell’edificio, interrompendo la continuità dei balconi, ed era vietato dal regolamento condominiale.

Quest’ultimo vietava infatti di modificare l’aspetto estetico di balconi, facendo particolare riferimento all’apposizione di tende da sole.

I condòmini accusati sostenevano che la struttura da loro montata consisteva in graticci di poco spessore per il sostegno delle piante e che il loro balcone affacciava all’interno, su un parcheggio, e non sulla strada.

La domanda veniva accolta dal tribunale, ma in secondo grado, la Corte d’Appello, ribaltava il precedete verdetto emesso.

Il giudice di secondo grado giunse alla conclusione che l’opera eseguita dai condomini, consistente in una grata sottile di legno a riquadri molto larghi, di fattura sobria e con funzione di sostegno delle piante, non integrava una innovazione vietata, in quanto non comprometteva il decoro architettonico dell’edificio, e non modificava significativamente la continuità dei balconi ad ogni piano. Dunque in mancanza di una sensibile alterazione, l’estetica del condominio era da considerarsi salvaguardata, così come il valore del palazzo.

Ricordiamo infatti che il balcone affacciava sul cortile interno dello stabile adibito a parcheggio, ove erano presenti grate di ferro e manufatti in muratura e altri balconi della medesima facciata erano utilizzati per stendere panni e collocare oggetti.

Inoltre per la Corte di Appello, l’opera realizzata non faceva parte di quelle vietate dal regolamento condominiale. Il divieto di infiggere ferri, chiodi e ganci sui muri interni di confine riguardava soltanto i ferri di notevoli dimensioni  e il divieto di modificare l’aspetto estetico di balconi  faceva riferimento alla sola apposizione di tende da sole.

La posizione della Cassazione

Anche la Cassazione si è dimostrata dello stesso parere, condividendo la motivazione sopra esposta, che ha considerato sufficiente e coerente tra le sue premesse in fatto e le sue conclusioni. Ha ribadito inoltre che la sentenza ha correttamente tenuto conto dell’applicazione del concetto di decoro architettonico dell’edificio, come da art. 1120 c.c., in cui si evidenzia la necessità di una valutazione che tenga in considerazione la situazione complessiva di fatto dell’edificio esistente nel momento in cui l’accertamento è compiuto (Cass. civ., sez. II, 20/06/2013, n. 15552).