Fino a qualche anno fa la giurisprudenza aveva sempre affermato che il singolo condomino ha il diritto a presentare la querela contro la violazione di domicilio, nonostante si trattasse di parti comuni dell’edificio (Cass. civ., Sez. V, 25/02/1978, n. 7279; Cass. civ., Sez. II, 25/02/1974, n. 7470).
Reato commesso in danno di parti comuni e querela proposta dal singolo condomino: tesi sfavorevole
Più di recente l’orientamento precedente è stato rivisto e si è affermato che il condomino non è legittimato a presentare querela per un reato commesso in danno di parti comuni dell’edificio.
Infatti il condominio degli edifici è stato considerato uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini. Pertanto, se si intende presentare querela per un fatto lesivo degli interessi comuni, è necessario passare attraverso tale strumento di gestione collegiale, con uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea condominiale (si veda, Cass. pen., Sez. V, 26/11/2010, n. 6197).
Secondo questa tesi quando la vittima del reato è il condominio di un edificio, allora la persona offesa è istituzionalmente rappresentata dall’assemblea. Per questo il singolo condomino non è legittimato a presentare la querela con riferimento alla propria quota millesimale delle parti comuni dell’edificio, in presenza di un giudizio che non è suscettibile di applicazione frazionata rispetto all’oggetto del reato.
Tesi favorevole: un nuovo condivisibile orientamento
Secondo un recente orientamento della Cassazione penale però non vi è alcun ostacolo alla tutela del singolo condomino in sede penale rispetto al reato di violazione di domicilio quando un estraneo si introduce, contro la volontà del soggetto che dispone del diritto (il singolo condomino), in un caseggiato, occupando l’androne condominiale e le scale.
Per questa opinione quindi il singolo condomino è certamente titolare del diritto e come tale ha una legittimazione, quanto meno concorrente con quella dell’amministratore, o eventualmente surrogatoria, a presentare la querela (Cass. pen., Sez. III 26/11/2019, n. 49392).
Inoltre, in base ad un diverso orientamento, la personalità giuridica del condominio coinciderebbe con quella dei singoli condomini e nonostante l’esistenza di un organo rappresentativo unitario (l’amministratore), i singoli condomini avrebbero la facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (Cass. civ., Sez. III, 16/05/2011, n. 10717).
Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 19663/2014 hanno affermato che, anche a seguito della riforma dell’istituto condominiale per effetto della I. 220/2012, è stata esclusa la personalità giuridica del condominio, mentre i singoli hanno comunque diritto ad agire a difesa delle parti nella disponibilità esclusiva o comune, dovendosi distinguere le controversie relative alla titolarità dei beni comuni da quelle relative alla gestione, le prime di spettanza dei singoli condomini, le seconde rientranti nelle prerogative dell’amministratore di condominio.
In ogni caso merita di essere ricordato che il Tribunale di Pordenone (6 marzo 2019) ha precisato che il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela; ne consegue che la presentazione di quest’ultima, in relazione ad un reato commesso in danno al patrimonio condominiale, presuppone uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea dei condomini.
Per tale sentenza, però, non si può escludere che il singolo condomino sia legittimato a sporgere querela nei confronti dell’autore del reato commesso contro il condominio (nel caso di specie, si trattava di appropriazione indebita a carico dell’amministratore).
Tale tesi è stata recentemente ribadita dalla Cassazione penale che ha evidenziato come la nomina dell’amministratore non sempre sia necessaria, sottolineando pure la mancanza di una specifica norma che investa esplicitamente ed esclusivamente il condominio ed il suo amministratore dal potere di difendere le parti comuni (Cass. pen., Sez. II 30/06/2022, n. 25019).