Mettiamo il caso che due partner abbiano acquistato un immobile in comproprietà ad un certo punto la loro convivenza termini. Come si conteggia il rimborso rate mutuo per fine convivenza?
Infatti può succedere che uno dei due abbia pagato più dell’altro: anche questa spesa deve essere equamente ripartita, se la convivenza della coppia finisce. Quando ci si trova in questa situazione, l’atto notarile di acquisto non è sufficiente, soprattutto se la comproprietà dell’immobile era del 50% di ciascuno. Serve verificare tramite la contabilità bancaria chi, quando e per quanto, aveva versato le rate periodiche del mutuo. Dunque, se risulta che uno dei due conviventi ha sostenuto un esborso maggiore dell’altro, allora quest’ultimo dovrà ricevere dall’ex partner la differenza, ovvero il rimborso rate mutuo per fine convivenza.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, superando il vecchio concetto secondo il quale le attribuzioni patrimoniali avvenute durante lo svolgimento del rapporto di coppia non potrebbero essere rimborsate, in quanto assimilate ad una donazione spontanea e irreversibile. In realtà non si può parlare di liberalità, o di donazione, perché il versamento è stato eseguito alla banca, cioè ad un soggetto estraneo.
Fine convivenza: a chi va la casa?
Vediamo ora a quale dei due ex conviventi rimane la casa acquistata in comproprietà.
Se la coppia ha dei figli in comune, il giudice assegnerà la casa a colui che continua ad abitarvi insieme ai figli minori. Tale provvedimento è volto a garantire a bambini e ragazzi la stabilità e serenità di crescita nel medesimo ambiente in cui già vivono.
Quando i figli diventeranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il diritto di assegnazione della casa cesserà.
Se invece i conviventi non hanno figli (o se essi sono già adulti e non vivono più con i genitori), la casa in comproprietà dovrà essere divisa. Tuttavia essendo difficile frazionare un immobile in due porzioni autonome e di valore equivalente, si potrà ricorrere ad altre soluzioni, che però richiedono l’accordo di entrambi gli ex conviventi. Ad esempio:
- uno può concedere all’altro il diritto di uso e di abitazione, gratuitamente o dietro corresponsione di un’indennità (una tantum o periodica);
- si può decidere di vendere l’immobile e di spartirsi il ricavato in parti uguali (o secondo le diverse quote di proprietà di ciascuno);
- se entrambi i partner hanno le loro rispettive soluzioni abitative, si può dare in locazione la casa mantenendola in proprietà comune e dividendo gli incassi dei canoni (andranno divise anche le spese di gestione dell’immobile).
La divisione giudiziale dell’immobile
Se non si raggiungere un accordo, l’unica possibilità che resta è la divisione giudiziale dell’immobile. La richiesta va fatta al giudice del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile, senza limiti di tempo e anche da uno solo dei comproprietari.
In questo caso si procede con una stima di valore del bene, compiuta da un tecnico specializzato, per arrivare ad un progetto di divisione per quote, che saranno attribuite ai condividenti. Se però l’immobile non è «comodamente divisibile», dovrà essere venduto all’asta, e il ricavato verrà suddiviso tra gli ex conviventi in base alle loro quote di proprietà. Un’alternativa è quella di assegnare interamente l’immobile ad uno dei due comproprietari, che dovrà versare all’altro un conguaglio in denaro per il valore corrispondente alla sua quota.
Rimborso rate mutuo pagate da un convivente
Il caso deciso dalla Cassazione nella sentenza di cui abbiamo parlato all’inizio scaturiva proprio da una divisione immobiliare giudiziale. Era necessario un rimborso delle rate di mutuo versate in eccedenza da un convivente rispetto all’altro. La Suprema Corte ha affermato che la convivenza di fatto intercorsa non prova lo «spirito di liberalità» di chi aveva sostenuto i maggiori esborsi per il pagamento del mutuo.
Così l’ex compagno ha potuto recuperare la differenza delle quote versate in più rispetto all’altro. E’ stato deciso che l’ex convivente che aveva pagato alla banca le rate del mutuo per la casa in comproprietà , ha diritto di recuperare la differenza versata in più rispetto al compagno, che deve partecipare in misura uguale all’estinzione del mutuo e, dunque, lo deve rimborsare per l’eccedenza. Diversa invece è la soluzione adottata dai giudici per il rimborso delle spese per la casa, che rimangono addossate a chi le aveva sostenute anche quando si tratta di ristrutturazione dell’immobile.