Il problema dei rumori insostenibili provenienti dall’appartamento del vicino è sempre attuale e, purtroppo, spesso difficile da dimostrare. Infatti, spesso non ci sono persone disposte a testimoniare e la perizia fonometrica ha costi elevati.
Molto spesso, si cerca l’intervento dell’amministratore di condominio o del proprietario dell’abitazione, affinché intervengano per redarguire il condomino rumoroso.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 2474 del 27 gennaio 2022) risulterebbe apparentemente in contrasto con quello che sembra essere l’orientamento giurisprudenziale prevalente. Approfondiamo l’argomento e vediamo se per i rumori molesti dell’inquilino risponde anche il proprietario.
Immissioni rumorose: l’art. 844 c.c.
L’ art. 844 del codice civile tratta il tema delle immissioni, specificando che non possono essere impedite le immissioni provenienti dal fondo altrui se le stesse non superano la normale tollerabilità, tenendo anche in considerazione la condizione dei luoghi.
Il giudice, pertanto, dovrà di volta in volta valutare tutti i fattori del caso, quali le condizioni dei luoghi, le attività normalmente svolte, le abitudini delle persone, ecc. Inoltre potrà tenere conto anche del cosiddetto preuso: ad esempio, se si compra un’abitazione nei pressi di una fabbrica, significa che al momento dell’acquisto, si era già a conoscenza dei rumori prodotti, presenti in tale situazione.
Nel caso in cui i rumori siano intollerabili, la persona danneggiata può chiedere il risarcimento del danno e la tutela inibitoria, cioè la cessazione della condotta molesta; oltre a ciò, a volte è possibile denunciare l’autore della condotta molesta (come vedremo in seguito).
Immissioni di rumore: la legge
Esistono dei parametri che utilizza il giudice per prendere una decisione.
Il Dpcm del 1997 ha stabilito limiti precisi, suddividendo il territorio in diverse classi, ognuna caratterizzata da un certo rumore di fondo e, di conseguenza, da determinati limiti da rispettare.
L’art. 4 stabilisce dei limiti massimi differenziali per i rumori percepiti all’interno delle abitazioni. Essi consistono nella differenza, sempre in decibel, tra l’immissione di rumore (denominato ambientale) e il rumore presente senza l’immissione (denominato residuo). Questi limiti sono 5 Decibel di giorno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) e 3 Decibel di notte (negli altri orari).
Chiaramente per dimostrare il superamento di tali valori occorre una perizia fonometrica svolta da un tecnico.
Risarcimento e sanzione amministrativa per i rumori intollerabili
Quando i limiti imposti dalla legge non vengono rispettati, si può incorrere in una sanzione amministrativa, mentre i rumori intollerabili di cui all’art. 844 c.c. causano il risarcimento (privato) del danno.
Questo significa che non occorre necessariamente che l’immissione di cui parla l’art. 844 c.c. superi i limiti della legge sull’inquinamento acustico: il giudice, infatti, potrebbe ritenere intollerabile un rumore inferiore alle soglie sopracitate, integrando la tutela risarcitoria e inibitoria .
Un rumore può semplicemente superare la normale tollerabilità, ed allora il comportamento del responsabile costituirà una violazione del solo art. 844 c.c., oppure può anche darsi che superi i limiti fissati dalla disciplina sull’inquinamento acustico (Legge n. 447/1995), con conseguente ulteriore sanzione amministrativa.
Come provare le immissioni rumorose
La giustizia può valutare la tollerabilità o meno dell’immissione attraverso prove testimoniali di altre persone che affermano di aver sentito gli stessi rumori, anche se la perizia tecnica è senz’altro la prova preferita dai giudici.
In quest’ultimo caso, i mezzi di prova per accertare il livello di normale tollerabilità normalmente vengono compiuti mediante consulenza d’ufficio di un esperto in grado di accertare, con le conoscenze e gli strumenti di cui dispone, l’intensità dei suoni e il loro grado di sopportabilità per le persone.
Ci si può rivolgere all’amministratore?
In generale, è possibile rivolgersi all’amministratore di condominio soltanto se le questioni riguardano le parti comuni o le norme contenute nel regolamento. Nel caso di rumori prodotti dai vicini, ci si potrà rivolgere all’amministratore, ad esempio, per il mancato rispetto delle fasce orarie di silenzio, se previste nel regolamento.
Dunque, se il vicino di casa dà fastidio, non ci si potrà rivolgere all’amministratore, in quanto si tratta di lite extracondominiale.
Rumori molesti dell’inquilino: è responsabile il proprietario?
L’orientamento generale della giurisprudenza è quello per cui dei rumori intollerabili dell’inquilino non risponde il locatore.
Quando le immissioni rumorose costituiscono reato
Il codice penale stabilisce che le immissioni particolarmente rumorose possono integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, o ancora suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda sino a 309 euro.
La norma prevede quindi due ipotesi diverse a seconda della fonte del rumore:
- per far scattare il reato è necessario che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo;
- invece, quando il rumore provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi (come quella che svolge all’interno di un pub e/o di un ristorante con musica dal vivo), si presume la turbativa della pubblica tranquillità e l’intollerabilità del rumore.