La videosorveglianza in condominio è una soluzione che sempre più amministratori e singoli condòmini adottano per la tutela della sicurezza.

L’installazione di telecamere deve tuttavia effettuarsi con estrema cura per evitare che la privacy altrui venga violata.

Videosorveglianza: quando viola la privacy?

La regola generale per la corretta installazione delle telecamere è che esse non riprendano luoghi di privata dimora o, comunque, aree che sono sottratte alla vista degli altri.

Ad esempio, non è legale il sistema di videosorveglianza che, oltre a riprendere il proprio portone d’ingresso, inquadra anche quello del vicino.

Secondo la giurisprudenza (Tribunale di Vicenza, sentenza 18 ottobre 2019), la sicurezza della proprietà privata ben può realizzarsi con un sistema di sorveglianza che si limiti ad inquadrare le sole aree in proprietà esclusiva di colui che lo colloca, ed escluda pertanto la ripresa di aree condominiali (in assenza di delibera condominiale) e di aree in altrui proprietà.

Inoltre, «l’installazione e il trattamento dei dati devono avvenire nel rispetto degli adempimenti indicati dalla legge e, in particolare, dal Garante della Privacy. Al singolo condomino è, invece, consentito installare le telecamere per uso privato nell’ambito delle aree di sua esclusiva proprietà e relative pertinenze».

Videosorveglianza in Condominio

Per la precisione, l’art. 615-bis del codice penale afferma che chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita che si svolge nei luoghi di privata dimora. Alla stessa pena soggiace chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati.

Quindi, se il sistema di videosorveglianza punta le telecamere verso la finestra del vicino ed è in grado di vedere cosa accade all’interno, c’è il serio rischio di commettere un delitto.

Videosorveglianza in condominio: come funziona?

La regola generale sopra descritta, e cioè che la videosorveglianza è legittima solamente quando si limita a riprendere aree di proprietà del titolare delle telecamere e non quelle altrui, vale in linea generale anche per la videosorveglianza privata in condominio.

Una necessaria premessa: per installare un sistema di videosorveglianza riguardante la propria abitazione non è richiesto il consenso dell’assemblea o dell’amministratore, al contrario di un sistema di videosorveglianza di tipo condominiale, cioè che va a beneficio dell’intero edificio.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 24151/2017), nell’ambito di un sistema di videosorveglianza privata, è possibile riprendere le aree condominiali solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio.

Questo non significa, però, che si sia liberi di mettere sotto controllo ogni area comune: anche nel caso del pianerottolo di fronte alla propria porta d’ingresso, la videosorveglianza sarà legittima se inquadra la porzione strettamente indispensabile a tutelare la sicurezza della propria abitazione.

Il singolo proprietario che voglia installare un sistema di videosorveglianza in condominio per tutelare la propria abitazione non può:

riprendere la proprietà privata altrui;

riprendere le parti comuni condominiali (cortile, androne, scale, ecc.), a meno che non sia strettamente indispensabile per la propria sicurezza.

Videosorveglianza condominiale: regole

Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono innanzitutto essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal codice della privacy.

Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività.

Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al garante.

I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 38230/2018), il sistema di videosorveglianza condominiale può tranquillamente riprendere le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali, in quanto queste ultime «non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615-bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese».

Insomma: mentre le telecamere private in condominio possono riprendere solo la proprietà del singolo condomino che ha voluto l’installazione (salvo che non vi siano comprovate ragioni che giustifichino anche la ripresa di qualche parte comune), la videosorveglianza installata per volere assembleare può tranquillamente puntare i propri “occhi” sulle aree condominiali.

Telecamere in condominio: quale maggioranza?

Per approvare l’installazione di un sistema d videosorveglianza condominiale, l’assemblea deve deliberare con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

E infatti, come ha ricordato anche la giurisprudenza (Tribunale di Vicenza, sentenza 18 ottobre 2019), «in materia di condominio (…) l’art. 1122 ter c.c. stabilisce che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea” con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 2, c.c.)».