Sul balcone di casa, essendo parte della facciata, non si può fare ciò che si vuole. La legge infatti impedisce di violare il decoro architettonico della facciata con opere particolarmente visibili.
Qualcuno più volte si è chiesto se si può mettere un mobile per dividere un balcone in due: si tratta cioè di quei balconi che collegano due appartamenti posti sullo stesso piano e attigui tra loro.
Sebbene l’apposizione di un mobile sul balcone non necessiti autorizzazione del Comune, questo potrebbe violare il regolamento di condominio (solo se presente un esplicito divieto su un regolamento approvato all’unanimità). Esso inoltre, quando di vistose dimensioni, potrebbe ledere l’estetica della facciata condominiale, il che consentirebbe all’assemblea di chiederne la rimozione.
Che succede poi se l’armadio viene collocato in aderenza al pannello divisorio tra due balconi confinanti? In questo caso potrebbe ledere il diritto di veduta del vicino, determinando l’ostruzione della visuale e impedendo il passaggio della luce.
Ecco perché potrebbe essere considerata un’opera contraria alla legge (e, in particolare, all’articolo 1102 del codice civile) in quanto riduce l’uso e il godimento della cosa comune a scapito del vicino.
I pannelli in legno o vetro installati sui balconi per dividere le proprietà contigue sono parti comuni dell’edificio: appartengono cioè a tutti i condomini che possono sì farne l’uso che vogliono purché non impediscano agli altri di fare altrettanto. I divisori non sono quindi elementi di proprietà privata perché svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio finendo per diventare elementi decorativi ed ornamentali.
Ebbene, proprio per questo, l’apposizione di un’opera sul divisorio comune viola il pari uso di una cosa comune, appunto di tutti i condomini.