Il vivere in un condominio comporta la condivisione di spazi comuni, e il parcheggio è spesso un’area di potenziale conflitto. Un aspetto particolare che può richiedere attenzione è il parcheggio di camper nel cortile condominiale.
In generale il singolo condomino è autorizzato ad utilizzare il bene comune al fine di ottenere un più intenso vantaggio a favore della sua proprietà esclusiva, a patto che questo non impedisca agli altri condòmini di fare parimenti uso del bene.
Ma questo principio vale anche per il parcheggio di un camper nel cortile comune?
In questo articolo, esamineremo come gestire questa situazione in modo armonico, rispettando il regolamento condominiale e le esigenze di tutti i condomini.
Posteggiare il camper nel cortile comune è possibile ma nel rispetto dei limiti di legge. Fatto e decisione
Il problema del parcheggio di camper nel cortile comune è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Pavia nella decisione n. 1222 del 13/10/2023
Nel caso in questione in un complesso di villette a schiera, il titolare di una di esse citava in giudizio il proprietario della villetta vicina, che posteggiava in modo prolungato e ripetuto, nell’area comune, un camper di dimensioni tali da occupare lo spazio di manovra necessario per accedere con la propria vettura alla propria abitazione.
Il giudice ha tenuto conto della CTU che ha evidenziato la possibilità degli attori di accedere, con la loro vettura, alla propria abitazione anche quando il camper era posizionato nel cortile comune.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la sosta del camper nell’area comune era saltuaria (5 – 6 volte l’anno), e durava solo per il tempo necessario alla preparazione del mezzo.
In pratica è stata smentita l’affermazione degli attori sull’esistenza di un impedimento alla fruizione del bene comune per il transito.
Conclusioni
Quando si parla di “pari uso” non si deve intendere un uso identico e contemporaneo, in quanto per la legge ciascun condomino ha il diritto di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa non ostacoli i diritti degli altri.
Per stabilire se l’uso più intenso da parte di un condomino possa alterare gli equilibri fra i partecipanti al condominio, violando l’art. 1102 c.c., non si dovrà far riferimento all’uso concreto di detta cosa da altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. civ., sez. VI, 06/05/2021, n. 11870; Cass. civ., sez. II, 16/04/2018, n. 9278).
Data questa premessa, un’area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini può essere utilizzata anche per parcheggiarvi dei camper (se il regolamento condominiale non lo vieta), trattandosi di un uso particolare dalla cosa comune che non ne altera la destinazione e non limita l’uso paritetico da parte degli altri condomini. Da qui è chiaro che per “pari uso” non si può intendere l’uso identico e contemporaneo, altrimenti nessun condomino riuscirebbe a fare nessun uso particolare della cosa comune. Va piuttosto valutato il rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio.
Di conseguenza soltanto una delibera unanime potrebbe vietare il suddetto uso particolare (parcheggio di camper) delle aree comuni.