I lavori condominiali devono essere deliberati in assemblea, a meno che non si tratti di interventi di manutenzione ordinaria, per i quali l’amministratore può agire autonomamente, senza necessità di autorizzazione.
Diverso è se i lavori riguardano l’interno delle singole unità immobiliari. In questo caso non serve il consenso dell’assemblea per la loro realizzazione: è sufficiente darne tempestiva comunicazione all’amministratore affinché lo riferisca agli altri condòmini.
In questo articolo analizzeremo il caso di un intervento specifico rispondendo al seguente quesito: per sostituire il parapetto del balcone con una ringhiera serve la delibera assembleare? Vediamo cosa dice la legge.
Opere su parti di proprietà o uso individuale
In merito alla possibilità di eseguire liberamente opere in condominio, troviamo delle risposte all’interno dell’art. 1122 c.c., il quale stabilisce che ciascun condomino, nelle parti dell’edificio di sua proprietà esclusiva non può compiere opere che danneggino le parti comuni oppure determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo di darne preventiva comunicazione all’amministratore affinché informi l’assemblea delle attività in corso all’interno dell’unità immobiliare.
Il balcone è di proprietà privata?
I balconi essendo un prolungamento delle unità abitative condominiali, sono di proprietà dei singoli condòmini.
Di conseguenza, comunque essi siano strutturati, non rientrano tra le parti comuni dell’edificio non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né destinati all’uso o al servizio di questo.
Tuttavia per la legge, in alcuni casi la parte esterna del balcone, rappresentata da parapetto o ringhiera, diventa un elemento decorativo e ornamentale della facciata condominiale. In questo caso va considerata come una parte comune e in quanto tale, le spese per la manutenzione e il rifacimento saranno a carico di tutti i condòmini, che hanno quindi anche il potere di decidere su di essa riunendosi in assemblea.
Il fatto che il balcone possa rientrare o meno nelle parti comuni dipende quindi dall’importanza che la struttura assume all’interno dell’estetica condominiale con la conseguenza che, in assenza di una funzione decorativa (tipica in genere, dei balconi incassati), esso è interamente di proprietà esclusiva del singolo condomino.
Sostituire parapetto con ringhiera: serve delibera?
Sulla base dei ragionamenti appena esposti proviamo a rispondere al seguente quesito: per sostituire il parapetto del balcone con una ringhiera serve la delibera?
Ancora una volta dipende dalla funzione svolta dal parapetto: se lo stesso ha solo funzione di protezione per consentire l’affaccio, allora non svolge alcuna funzione condominiale e, pertanto, su di esso si potrà intervenire liberamente.
Al contrario, se il parapetto si inserisce nella facciata dell’edificio come elemento decorativo, allora si tratterà di bene condominiale e qualsiasi intervento su di esso dovrà essere sottoposto al giudizio dell’assemblea.
Ringhiera al posto del parapetto: è sempre possibile?
La sostituzione del parapetto del balcone privato con la ringhiera (o il contrario) è un intervento che potrebbe alterare il decoro architettonico. Tuttavia nessun proprietario può apportare modifiche che possano pregiudicare l’estetica dell’edificio, neanche quando i lavori vengono svolti su un bene di sua proprietà esclusiva.
Bisogna infatti ricordare che qualunque opera sulle parti comuni condominiali, sia essa innovativa o meno, non può, se non con il consenso di tutti i partecipanti, alterare il decoro dell’edificio.
Pertanto, anche quando non occorre alcuna delibera assembleare, la sostituzione del parapetto con una ringhiera deve avvenire sempre nel rispetto del decoro architettonico.