Il tema del Superbonus è ancora soggetto a continue modifiche legislative. Sebbene la ricerca di nuove misure possa servire ad arrestare il dilagante fenomeno delle frodi; questo rende sempre più complessa la materia, mettendo in crisi le operazioni in corso e tutti i professionisti coinvolti (si pensi agli amministratori di condominio).
Per rendere più semplice la conoscenza dell’aggiornamento normativo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate oltre alla guida al Superbonus 110% – edizione giugno 2022.
In quest’ottica dal Servizio studi della Camera dei Deputati è arrivata la nuova edizione del Dossier sul Superbonus 110%, testo aggiornato al 4 luglio 2022.
Nel documento sono riportati i dati presentati dall’Enea sul Superbonus 110%, al 31 maggio 2022, quando erano in corso 172.450 interventi edilizi incentivati, per circa 30,6 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 33,7 miliardi di euro.
In particolare sono 26.663 i lavori condominiali avviati (65,4% già ultimati), mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 91.444 (73,8% già realizzati )e 54.338 (76,5% realizzati).
La regione con più lavori avviati è la Lombardia (26.432 edifici per un totale di oltre 5 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (21.555 interventi e 2,9 miliardi di euro d’investimenti) e dal Lazio (15.504 interventi già avviati e 2,8 miliardi di euro di investimenti).
Passando dalle statistiche al piano operativo occorre rilevare che il Dossier affronta le seguenti tematiche:
- Il quadro normativo
- Gli interventi di risparmio energetico
- Gli interventi agevolabili
- I soggetti beneficiari
Nel Dossier viene ricordato che le deliberazioni dell’assemblea del condominio inerenti all’approvazione di interventi ed eventuali finanziamenti, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Secondo una norma introdotta dal comma 66 della legge di bilancio 2021, le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Superbonus e infissi: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Affinché si possa usufruire del Superbonus sulla sostituzione degli infissi, bisogna che tale l’intervento, facente parte dei cosiddetti interventi “trainati”, venga eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’articolo 119 Decreto Rilancio.
Infatti, poiché gli infissi sono di proprietà del singolo condomino, non ci può essere obbligo di sostituzione.
Bisogna però specificare che ai fini della detrazione, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Inoltre nel caso si volessero sostituire infissi esistenti anche con spostamento o variazione della dimensione, la superficie complessiva del numero finale di infissi dovrà essere minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Se invece si volessero installare ulteriori infissi, con un aumento della superficie complessiva iniziale, si potrà fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.
Le detrazioni si estendono anche alle spese relative a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore o strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, scuri o persiane o cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
Infatti la circolare numero 30 del 2020 specifica, inoltre, che se le chiusure oscuranti sono installate insieme alla sostituzione del serramento l’intervento deve essere considerato in maniera unitaria.
Per un’individuazione più precisa delle caratteristiche che devono possedere i sistemi, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, si può consultare il “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti” pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Ricordiamo però che la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono interventi autonomi per i quali è possibile fruire della detrazione Ecobonus (articolo 14 del Dl n. 63/2013). In questo caso il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60mila euro per unità immobiliare.